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DECRETO SOSTEGNI: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO O CREDITO DI IMPOSTA PER LE PARTITE IVA

Decreto Sostegni: contributo a fondo perduto o credito di imposta per le Partite IVA

Il fondo perduto del Sostegni per le P.IVA spetta ai titolari di reddito di impresa arte, professione o reddito agrario. Possibile anche l'alternativa del credito di imposta.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Decreto Sostegni reca all’art 1 del Titolo I rubricato "Sostegno alle imprese e all'economia", un contributo a fondo perduto per le P.IVA

Beneficiari del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dalla emergenza epidemiologica è riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA che:

  • svolgono attività d’impresa
  • arte o professione
  • o producono reddito agrario
  • (la relazione illustrativa al decreto cita tra i possibili beneficiari anche enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali)

residenti o stabiliti nel territorio dello Stato

I soggetti esclusi dal contributo sono coloro i quali: 

  • la cui attività risulti è cessata alla data di entrata in vigore del decreto; 
  • hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto; 
  • e gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR; 
  • ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del TUIR.

Condizioni per beneficiare del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegno

  1. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario (di cui all'art 32 del TUIR), nonchè ai soggetti titolari di reddito di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro nel 2019
  2. il contributo spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell'anno 2020 sia inferiore ad almeno il 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. 

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza ddei requisiti suddetti.

Come calcolare il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegno

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale:

  • alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020
  • e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019

La suddetta percentuale può essere pari:

  1. al 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100 mila euro
  2. al 50% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 100 mila euro e inferiori a 400 mila  euro
  3. al 40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400 mila euro e inferiori a 1 milione di euro
  4. al 30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro
  5. al 20 % per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro 

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 ai fini della media di cui si è detto rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della P.IVA

Per tutti i soggetti compresi quelli che hanno attivato la P.IVA al 1° gennaio 2020 l’importo del contributo non può essere superiore a:

  • a 150.000 euro, 
  • con un contributo minimo di:
    • 1.000 euro per le persone fisiche 
    • 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 

Si precisa che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP. 

Si specifica che, in alternativa a scelta irrevocabile del contribuent,  il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione con F24.

Il contributo potrà essere richiesto presentando apposita istanza telematica alla Agenzia delle Entrate. L’istanza può essere presentata anche da un intermediario per conto del soggetto interessato.

L’istanza va presentata entro 60 giorni, a pena di decadenza, dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Le modalità e i termini di invio saranno disciplinate da apposito provvedimento delle entrate.

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