La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 5536 del 1° marzo 2021, ha affermato che l'onere di provare di aver svolto mansioni superiori al proprio inquadramento professionale è a carico del lavoratore e non del datore di lavoro.
Il caso in discussione riguardava un impegato in una impresa edile che accusava i datori di lavoro di mobbing in quanto appunto costretto a mansioni superiori senza il giusto riconoscimento retributivo. Le sentenze di merito avevano parzialmente rigettato le sue richieste di risarcimento danni per la malattia professionale e inquadramento superiore, tranne che per il riconoscimento di una maggiorazione dello stipendio.
Va ricordato che in generale perché il lavoratore possa essere inquadrato in una mansione di categoria superiore è necessario che:
- siano assegnate mansioni corrispondenti ad un livello d'inquadramento superiore - non è sufficiente che i compiti richiesti al lavoratore siano "quantitativamente" ulteriori o aggiuntivi rispetto a quelli svolti in precedenza, se tali compiti ulteriori corrispondono al medesimo livello d'inquadramento;
- nel caso che il lavoratore eserciti contemporaneamente mansioni appartenenti a più livelli d'inquadramento, le mansioni corrispondenti al livello superiore devono essere quantomeno prevalenti rispetto a quelle di livello inferiore;
- i compiti concretamente svolti dal lavoratore devono corrispondere a mansioni inquadrate nel livello superiore non solo rispetto agli atti nei quali essi materialmente si esplicano, ma anche rispetto al grado di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata.
In questo caso, la Cassazione ha confermato quanto statuito dalla Corte di appello di Caltanissetta, riaffermando il principio già consolidato per il quale "il lavoratore che" - come nella specie - "rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare:
- la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte
- il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata,
- la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale".
Non grava quindi sul datore di lavoro, come affermato nel ricorso, "l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore" (come specificato anche in Cass. n. 1012/2003).