L'Agenzia delle entrate specifica che nella locazione o altro contratto che trasferisca il possesso o la disponibilità delle apparecchiature da gioco si sconta l'aliquota IVA ordinaria.
Questa è la sintesi della Risposta a interpello n 146 del 3 marzo 2020.
L'interpello riguarda una società con residenza in uno stato UE, rappresentata fiscalmente in Italia da altra società italiana, che fornisce una gamma ampia di prodotti, tecnologie e servizi relativi al settore gioco e scommesse.
Tale società si è aggiudicata la concessione delle Dogane e dei Monopoli per l'esercizio di giochi numerici a totalizzatore nazionale e dovrà per questo fornire tutti idispositivi, componenti e software necessari al gioco.
I terminali da gioco verranno importati in Italia da paesi extra UE con P.IVA italiana della società istante.
Essendo l'istante non residente, la società che la rappresenta fiscalmente provvederà ad emettere autofattura per i terminali e relativi componenti ai sensi dell'art 17 comma 2 DPR 633/72
L'istante chiede chiarimenti sull'IVA da applicare.
Essa suggerisce una soluzione interpretativa secondo la quale l'attività svolta di fornitura di terminali da gioco debba considerarsi esente ai sensi dell'art 10 coma 1 n 6)
L'agenzia delle entrate non è d'accordo con tale interpretazione in quanto l’articolo 1, comma 497, della legge n. 311/2004 prevede il regime di esenzione (articolo 10, primo comma, n. 6), del decreto Iva) esclusivamente per la raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento aspetto peraltro confermato dalla circolare n. 21/2005 che ha chiarito che il regime di esenzione riservato alle attività di raccolta delle giocate, non si applica, in ogni caso, alla locazione o ai contratti che riguardano il trasferimento degli apparecchi da gioco.
L'Agenzia, ritiene tale assunto applicabile anche per i terminali da gioco forniti dall’istante, che scontano perciò l’aliquota Iva ordinaria.
Essa specifica inoltre che l’orientamento espresso in proposito dall’Agenzia delle dogane (relativo alla agevolazione IVA) con alcuni documenti di prassi, citati anche dal contribuente istante, riguarda esclusivamente le prestazioni di servizi rese dal fornitore nei confronti del concessionario e non anche la fornitura o la messa a disposizione di beni relativi al sistema di gioco che resta soggetta all’applicazione dell’aliquota Iva ordinaria.
L’Agenzia agginge infine che tenuto conto del regime di imponibilità Iva degli apparecchi, per quanto riguarda l’Iva assolta all'atto dell'importazione in Italia dei predetti terminali di gioco, trovano applicazione le regole ordinarie sulla detrazione dell'imposta (articoli 19 e seguenti del decreto Iva) e il principio di carattere generale, in base al quale l'imposta è detraibile se relativa ad acquisti o importazioni di beni e di servizi utilizzati per operazioni imponibili o equiparate.