Con Risposta a interpello n 142 del 3 marzo le Entrate chiariscono che "l'aliquota IVA ridotta di cui al citato n. 103 della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 si applica alle forniture di energia elettrica di condomini composti "esclusivamente" da unità immobiliari residenziali, ossia da abitazioni private che utilizzano l'energia esclusivamente a "uso domestico" per il consumo finale"
Il chiarimento specifica che nel condominio composto da unità immobiliari residenziali che utilizzano l'energia esclusivamente a "uso domestico" per il consumo finale si applica la predetta aliquota IVA ridotta del 10% anche per le parti comuni.
Caso differente è invece, specifica l'agenzia, quello esaminato nella risposta n. 3 pubblicata il 4 dicembre 2018, relativa alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento di parti comuni di condomini "prevalentemente residenziali" (con uso promiscuo) costituiti anche da unità immobiliari con destinazione diversa da quella abitativa, quali uffici, studi professionali, negozi. In questo caso l'IVA agevolata non spetta
L'istante è l'amministratore di un condominio composto da unità immobiliari ad uso residenziale (con box residenziali) e 3 negozi. I negozi sono completamente indipendenti:
- negli accessi
- nei serivizi
- nelle utenze
e godono di un sistema di illuminazione e riscaldamento autonomi esclusi dai riparti delle spese condominiali.
L'istante riferisce che le tre unità immobiliari ad uso commerciale ubicate all'interno delle mura dell'edificio condominiale «sono completamente indipendenti negli accessi (lato strada), nei servizi (Riscaldamento) e nelle utenze (Energia elettrica). I negozi godono infatti di un sistema di illuminazione e riscaldamento autonomi, esclusi dai riparti delle spese condominiali. In considerazione del fatto che le uniche 3 unità immobiliari ad uso commerciale sono totalmente autonome e non collegate ad alcun servizio né parte comune del Condominio (né alla scala, né ai box, né agli ascensori, ecc.), come dimostra il Regolamento contrattuale del 25.11.2015 e come può dimostrare un qualunque accesso in loco, risulta che il Condominio [...] è, dal punto di vista del consumo di energia elettrica e gas, un Condominio "esclusivamente residenziale"». Per questi motivi il condominio del caso di specie è da considerarsi esclusivamente residenziale.
L'amministratore istante chiede un parere sulla aliquota IVA applicabile al consumo di elettricità per il funzionamento delle parti comuni di tale condominio.
L'agenzia richiama il n 103 della Tabella A parte III del DPR 633/72 specificando che l'uso domestico si verifica "nei confronti di soggetti che, quali consumatori finali, impiegano l'energia elettrica nella propria abitazione privata a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito di residenzialità, e non la utilizzano nell'esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell'IVA, anche se in regime di esenzione"
La definizione di uso domestico è stata interpretata in modo più restrittivo alle utenze ad utilizzo promiscuo imponendo l'aliquota IVA ordinaria sulla intera fornitura nei casi in cui non sia possibile determinare il quantitativo dei consumi effettivamente impiegati per usi domestici agevolati, per mancanza di contatori distinti. Criteri di ripartizione presuntive sono ostativi, afferma l'agenzia, alla applicazione dell'IVA agevolata.
Nel caso di specie invece ricorrendo le condizioni di sopra elencate, non vi è dubbio sull'uso esclusivo per usi domestici nel condominio esclusivamente residenziale e pertanto spetta l'IVA agevolata sull'energia elettrica delle parti comuni.