Nell'Interpello 138 2021 l'Agenzia risponde al quesito di una università destinataria di erogazioni liberali, oggetto degli incentivi istituiti dal decreto Cura Italia a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica causata dal Covid-19 che chiedeva chiarimenti sul trattamento fiscale da applicare in relazione a due campagne di raccolta fondi fra il personale dipendente, docente e tecnico amministrativo per proprie iniziative benefiche contro il Covid, realizzate con trattenute in busta paga.
La prima iniziativa era finalizzata a sostenere la ricerca per contrastare il Covid-19 , la seconda a sostenere l'accesso e la prosecuzione allo studio in favore di studenti e delle relative famiglie in difficoltà economica a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
In entrambi i casi le erogazioni liberali dei dipendenti, parametrate alla retribuzione, venivano effettuate autorizzando il datore di lavoro a operare le relative trattenute sullo stipendio. Nel cedolino del dipendente veniva evidenziata la trattenuta effettuata e il progetto indicato dal dipendente cui era destinata .
Il quesito riguardava quindi la possibilità di riconoscere in sede di conguaglio, la detrazione del 30 %, per un importo non superiore a 30.000 euro, prevista dall'articolo 66 del decreto Cura Italia.
La risposta dell'Agenzia, fatta salva la verifica della rispondenza delle erogazioni a tutti i requisiti previsti dalla norma, è positiva .
Nell'interpello si evidenzia che il comma 3 dell'articolo 23 in relazione alle detrazioni spettanti a norma degli articoli 12 e 13, nonché 15, del Testo unico delle imposte sui redditi prevede la possibilità per il datore di lavoro/sostituto di imposta di riconoscere direttamente, in sede di conguaglio, le detrazioni eventualmente spettanti al dipendente-sostituito a fronte di oneri da quest'ultimo sostenuti per il tramite del datore di lavoro . In particolare nel caso prospettato, anche se l'art 66 non contiene alcun riferimento all'articolo 23, comma 3, del d.P.R n. 600 del 1973, l'Agenzia riconosce che sono rispettate le condizioni generali indicate nelle risoluzioni 17 novembre 2008, n. 441/E, e 15 giugno 2009, n. 160/E per la detrazione ordinaria del 19% sulle erogazioni liberali alle ONLUS effettuate da dipendenti per il tramite del sostituto di imposta
L'Agenzia evidenzia specificamente che :
1. per entrambe le tipologie di donazionii in esame , i dipendenti hanno espresso la volontà di donare una quota del loro stipendio tramite il portale dell'Ateneo al quale si sono accreditati con matricola e password personali;
2. le trattenute sui rispettivi stipendi prevedono una apposita voce, risultante dal cedolino-paga, dalla quale risulta che l'erogazione liberale è stata effettuata con la causale corrispondente alla specifica finalità della raccolta;
3. il cedolino-paga costituisce il documento attestante il sostenimento dell'onere da parte del dipendente.
Viene quindi confermato che l'Università nella sua qualità di datore di lavoro-sostituto d'imposta, può riconoscere, in sede di conguaglio, la detrazione del 30%, prevista dall'articolo 66 del decreto Cura Italia, sull'importo trattenuto ai dipendenti a titolo di erogazione liberale a sostegno delle misure per contrastare l'emergenza epidemiologica causata dal Covid19.