Con Risposta a interpello n 139 del 3 marzo le Entrate chiariscono l'ambito di tassazione dei diritti di immagine nel caso di una attrice residente in Spagna che gira un film in italia.
Tale parere è fornito in vigenza della Convenzione Italia/Spagna contro la doppia imposizione
Vediamo i dettagli d'interpello
L'istante, una impresa cinematografica, per la realizzazione di un film in italia intende avvelersi di una attrice fiscalmente residente in Spagna.
La casa cinematografica riporta che il corrispettivo per l'attrice è commisurato:
- alle prestazioni professionali
- e alla conseguente cessione dei relativi diritti di immagine in via esclusiva e irrevocabile e per tutta la durata di protezione legale prevista in ciascun paese del mondo.
Il compenso quindi sarà costituito:
- per il 60% dalla remunerazione per la prestazione
- e per il restante 40% dalla cessione dei diritti di immagine
L'istante chiede di conoscere la qualificazione reddituale e il regime fiscale dei compensi che dovrà corrispondere all’attrice, in qualità di interprete ed esecutore, per la cessione dei diritti all’immagine.
L’Agenzia con il presente interpello specifica innanzitutto che tanto il diritto quanto la prassi, vedi la Risoluzione n. 255/2009, prevedono che i compensi erogati per la cessione dei diritti di sfruttamento e utilizzazione dell'immagine dell'artista costituiscono redditi di lavoro autonomo (articolo 54, comma 1-quater Tuir).
Per i soggetti non residenti, l'articolo 23, comma 1, lettera d), del Tuir, prevede che si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate in Italia. Pertanto la tassazione italiana vi è se la prestazione avviene nel nostro Paese.
La casa Cinematografica riporta quanto segue senza suggerire alcuna soluzione interpretativa:
- in base all'articolo 17 della Convenzione tra Italia e Spagna per evitare le doppie imposizioni, i compensi corrisposti all'artista residente in Spagna a titolo di remunerazione della prestazione professionale svolta in Italia sono imponibili in Italia;
- in base all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sui predetti compensi deve essere operata dal sostituto di imposta una ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 30%
Il dubbio sulla tassazione rigurda essenzialmente la parte di compenso corrisposta a fronte della cessione dei diritti di immagine.
Avendo precito l’istante che l'oggetto dell'accordo non riguarda una generica concessione dello sfruttamento dell'immagine svincolata dalla produzione cinematografica, ma la cessione dei diritti di immagine in relazione al film, l’Agenzia è inclene a ritenere che la parte del compenso relativa allo sfruttamento dell’immagine sia strettamente connessa alla prestazione artistica.
Peraltro, la stessa modalità di suddivisione del compenso, 60% per la prestazione artistica e 40% per lo sfruttamento dei diritti di immagine, è sintomatica della natura accessoria e strumentale della cessione dei diritti di immagine rispetto alla prestazione artistica.
Secondo l’Agenzia non sussiste un processo creativo il cui risultato sia remunerato autonomamente e i relativi compensi devono essere considerati unitariamente.
Ciò comporta che anche la parte degli emolumenti riferibile allo sfruttamento del diritti di immagine dell'artista rientra nel campo di applicazione dell'articolo 17 della Convenzione e perciò imponibili pienamente in Italia per l'attività svolta nel territorio dello Stato.