Con Risposta a interpello n 128 del 2 marzo 2021 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che spetta l'avegolazione IVA prevista dall'art 124 del DL Rilancio ossia esenzione IVA o IVA agevolata a seconda dei casi anche agli ecografi per uso veterinario.
In particolare chiarisce che come espresso dalla Agenzie delle Dogane con Circolare n 12 del 2020 alla voce "ecotomografo portatile" è stato associato il codice TARIC ex 9018 1200. Più in generale il codice TARIC 9018 è intitolato "Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici".
Con la circolare 26/E in risposta al quesito n. 2.10, è stato chiarito che " L'elenco dei prodotti che beneficiano "a regime" dell'aliquota IVA del 5% è stato inserito dal legislatore nel corpo del Decreto IVA, mediante l'aggiunta del n. 1- ter.1 alla Parte II -bis della Tabella A. Di conseguenza si ritiene che a partire dal 1° gennaio 2021, i beni ivi espressamente indicati non possano ricevere un trattamento differente se acquisiti per qualunque finalità sanitaria, stante l'impossibilità di determinare con criteri oggettivi la specifica destinazione di contrasto al COVID-19 e alle pandemie in generale".
L'articolo 124 vincola l'applicazione della stessa disposizione agevolativa:
- alla natura sanitaria del bene acquistato/ceduto,
- ma non anche alla destinazione allo specifico uso umano.
Pertanto si ritiene che l'ecotomografo portatile oggetto dell' interpello, destinato anche per uso veterinario, necessario per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possa beneficiare del trattamento IVA previsto dall'articolo 124.
Si specifica che il presente interepello è stato proposto da un medico veterinario il quale forniva una soluzione interpretativa positiva secondo la quale spetta l'agevolazione IVA per i motivi sottoelencati:
- l'apparecchiatura da acquistare rientra nell'elenco previsto al succitato articolo 124.
- si tratta di un acquisto che rientra tra quei beni ritenuti come recita la stessa circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 ottobre del 2020, n. 26/E "prima dalla Commissione EU e poi dal legislatore italiano, come necessari per contrastare il diffondersi del COVID-19 e delle pandemie in genere, della cura delle persone affette da questi virus e della protezione della collettività...".
- i Coronavirus sono una famiglia di virus che colpisce anche le specie animali. La recente epidemia riferita al COVID-19 si ipotizza sia stata generata proprio da un virus che ha compiuto un salto di specie. Studi recenti (tra questi anche i Rapporti dell'Istituto Superiore della Sanità COVID19 n. 16 e 52/2020 e la Nota del Ministero della Salute n. 9224 del 17 aprile 2020) hanno ipotizzato un ruolo epidemiologico anche degli animali domestici, che potrebbero fungere da serbatoio dell'infezione. L'interesse a favorire l'acquisto di beni elencati all'articolo 124 dovrebbe dunque poter riguardare anche chi, come i medici veterinari, si occupa quotidianamente di infezioni virali in specie animali che vivono a stretto contatto con l'uomo.
- diverse ditte e fornitori di apparecchiature sanitarie (umane e veterinarie) sostengono che includere l'acquisto di un ecotomografo per lo studio di patologie cardio-polmonari (ecocardiografia, ecografia polmonare), anche se limitato nell'uso alle specie animali, sia compatibile con le misure urgenti in materia di salute indicate nel Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34