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COMMERCIALISTI: CONTRIBUTI DALLA CASSA PER I FINANZIAMENTI

2 minuti, Redazione , 04/03/2021

Commercialisti: contributi dalla Cassa per i finanziamenti

Regole e requisiti modalita per le domande dii contributi 2021 dalla cassa professionale CNPADC per i commecialisti in difficoltà. Stanziati 1,5 milioni di euro

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La Cassa di previdenza dei dottori commercialisti  in aiuto  dei propri iscritti in crisi per l’emergenza da Covid-19,  con contributi finanziari per cui sono stanziati  1,5 milioni di euro

La CNPADC  ha comunicato ieri che nell’ambito degli interventi assistenziali per sostenere gli iscritti chiamati ad affrontare gli effetti economico-finanziari legati all’emergenza epidemiologica COVID-19, il Consiglio di Amministrazione ha stanziato per l’anno 2021 Euro 1.500.000,00 per gli iscritti che sottoscrivono contratti di finanziamento nel periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021,

Queste le condizioni  in sintesi 

Requisiti dei beneficiari 

  • Iscritti alla Cassa
  • con un reddito  complessivo relativo al periodo di imposta 2020 non superiore a € 50.000  (redditi derivanti dall’esercizio della professione +lavoro dipendente + redditi di pensione)   Sono comunque esclusi i professionisti che, per il periodo di imposta 2020, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o di pensione, di ammontare lordo complessivo superiore ad € 20.000.

Contributo a Supporto del Finanziamento

Il contributo è così determinato:

  1. € 500 per un ammontare minimo del finanziamento di € 10.000 (in caso di Studio Associato o STP  rileva l’importo del finanziamento complessivo e il contributo sarà riconosciuto al singolo iscritto in proporzione alla sua quota di partecipazione all’utile dello Studio Associato o della STP. L’istanza di attribuzione del contributo non può essere presentata dallo Studio Associato o dalla STP ma solo da ciascun socio 
  2. Per prestiti superiori ad € 10.000, è riconosciuta  un ulteriore somma pari all’1% della quota di finanziamento eccedente € 10.000 e fino ad un valore massimo del prestito di € 30.000;
  3. Sono comunque ammessi al contributo, finanziamenti di importo superiore, con gli stessi limiti.
  4. I contributi saranno riconosciuti seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande sino ad esaurimento delle risorse.

Finanziamenti esclusi

Non rientrano nell’ambito del finanziamento:

  1. finanziamenti stipulati per l’acquisto di beni immobili o per l’acquisto specifico di beni non strettamente attinenti allo svolgimento della professione, nonché i contratti di leasing;
  2. finanziamenti di importo inferiore a € 10.000;
  3. finanziamenti di durata inferiore ai 12 mesi;
  4. finanziamenti stipulati antecedentemente al 01/01/2021.

 Modalità di presentazione della domanda

La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere presentata utilizzando esclusivamente il servizio online CSF, disponibile nell’area riservata del sito www.cnpadc.it, entro il 31/01/2022. Non sono ammesse domande presentate con modalità diverse.

Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità:

  • copia del contratto di finanziamento intestato al richiedente (oppure allo Studio Associato/STP di cui è socio) firmato da entrambi i contraenti oppure il documento di sintesi del contratto di finanziamento sottoscritto da entrambi i contraenti rilasciato dalla banca riportante i requisiti previsti per l’erogazione del contributo;
  • disposizione di accredito del finanziamento oppure disposizione di pagamento della prima rata del relativo piano di ammortamento.

Il servizio online CSF prevede che l’iscritto dichiari ai sensi del DPR 445/00:

  1. l’ammontare del reddito relativo al periodo di imposta 2020 derivante dall’esercizio della professione nonché dell’eventuale reddito di lavoro dipendente e/o di pensione;
  2. l’eventuale ammontare della quota di partecipazione allo Studio Associato/STP.

Non saranno considerate valide le autodichiarazioni rilasciate con altre modalità, ancorché allegate direttamente alla domanda.

La Cassa procederà  a riscontrare le dichiarazioni con i dati risultanti dall’Agenzia delle Entrate.

 Revoca del contributo
 Il contributo  puo essere  revocato nel caso in cui si proceda all’estinzione del prestito in data antecedente alla sua scadenza naturale.

Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE

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