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CCNL PELLETTERIA OMBRELLI 2023: AUMENTI E NOVITÀ

CCNL pelletteria ombrelli 2023: aumenti e novità

Gli aumenti retributivi, welfare e novità normative del rinnovato contratto pelletteria, succedanei, ombrelli, ombrelloni Assopellettieri Confindustria. Applicabile fino al 2026

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Il 26 maggio 2026 le delegazioni di Assopellettieri e Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti delle industrie manifatturiere delle pelli e succedanei, ombrelli e ombrelloni. Il settore occupa circa 56 mila addetti in quasi 5000 imprese. 

 Il CCNL, scaduto lo scorso 31 marzo (vedi ultimo paragrafo), avrà vigenza triennale e scadrà il 31 marzo 2026. L’ipotesi di accordo sarà presentata e votata dai lavoratori nelle assemblee nei luoghi di lavoro entro il prossimo 31 luglio.

Vediamo di seguito le principali novità in attesa del testo definitivo. 

CCNL pelletteria ombrelli 2023- Aspetti economici 

L‘intesa prevede un aumento complessivo (Tec) di 200 euro. 

Sui minimi retributivi  TEM  l’incremento salariale sarà di 180 euro al 3° livello,  in tre tranches:

  • 60 euro da dicembre 2023; 
  • 60 euro da dicembre 2024; 
  • 60 euro da dicembre 2025

per un  montante retributivo complessivo di 3.240 euro.

Sul welfare contrattuale  sono previsti 

  •  un incremento di 3 euro sull’assistenza sanitaria integrativa Sanimoda, con decorrenza gennaio 2024,  e
  • incremento dello 0,30% a carico delle imprese da luglio 2025  sul  fondo previdenziale Previmoda 
  • Inoltre,  2 euro sul welfare sanitario destinati alle coperture assicurative per la non autosufficienza.

EDR  

L’elemento di garanzia retributiva, nelle aziende non applicano la contrattazione di 2° livello, sarà elevato a 310 euro annui dal 2024.

CCNL pelletteria ombrelli 2023 - Aspetti normativi

L'accantonamento alla Banca ore  passa da 40 a 50 ore annue.

Contratti part time 

Obbligo di accogliere richieste di trasformazione fino al  limite complessivo del 12% ( invece che 8%) per motivi di    assistenza a familiari  per  malattia, disabilità legge 104/1992, figli conviventi portatori di handicap. 

Possibile anche la riduzione oraria  per frequentare corsi di formazione continua collegati all'attività lavorativa.

Aspettativa non retribuita  per fecondazione assistita 

Nuova possibilità di  aspettativa  fino  21 giorni lavorativi ,  fruibili anche separatamente,  per terapie di fecondazione assistita documentate.

Periodo di comporto

Il periodo di comporto è fissato 

  • ordinariamente  in 13 mesi, 
  • elevati a 15 in presenza di gravi patologie comprese quelle oncologiche e degenerative,  certificate come invalidanti dal medico competente. 

Preavviso di licenziamento e dimissioni

La durata del preavviso viene  diversificata in rapporto all'anzianità di servizio e al livello di inquadramento e va 

  • da un minimo di  2 
  • a  un massimo di 6 settimane.

CCNL pelletteria 2021: le modifiche precedenti

Il precedente rinnovo era stato firmato il 1 marzo 2021  e prevedeva le seguenti modifiche: 

RETRIBUZIONE

Aumento retributivo  (TEM)  di 78 euro per il 3° livello, cui si aggiungono 230  euro annui di elemento di garanzia retributiva per le aziende prive di contrattazione di 2 livello,  per un totale di 90 euro mensili cosi suddivisi 

  • novembre 2021  - 20 euro 
  • aprile 2022 - 25 euro 
  • ottobre 2022 20 euro
  • marzo 2023 13 euro

WELFARE 

Contributo assistenza sanitaria integrativa Sanimoda  sale a 12,00 euro mensili, 4 euro in più,  dal 1° aprile 2021

Contributo Fondo previdenziale Previmoda con decorrenza dal 1° aprile 2022 il contributo a carico dell’azienda  elevato al 2,00% (8 euro medi).

L’elemento di garanzia retributiva, per i lavoratori le cui aziende non applicano la contrattazione di 2° livello, sale a 230 euro annui  dall’anno 2021 ed erogazione a febbraio 2022.

NORMATIVA

Importanti gli articoli, inseriti per la prima volta  in un CCNL, relativi al contrasto al dumping contrattuale . Si prevede l’impegno per le imprese a commettere lavoro solo ad aziende che applicano i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative nel territorio nazionale. Tale impegno viene inserito nel contratto di fornitura e viene richiesto di inserirlo anche nei contratti di sub fornitura lungo tutta la filiera.

Per quanto riguarda il tema delle violenze di genere le Parti si impegnano per la diffusione e l’attuazione dell’“Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro” sottoscritto il 25 gennaio 2016 da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. 

Sulla formazione e sul coinvolgimento delle Rsu, la possibilità di nominare all’interno delle stesse il “Delegato alla formazione” con l’incarico di curare i rapporti con le figure aziendali. Inoltre, vengono aumentate da 32 a 40, le ore da far confluire nella “Banca individuale delle ore”,  da utilizzare sotto forma di riposi compensativi di eventuali straordinari

Infine, salita a 8 mesi l’aspettativa non retribuita per la conservazione del posto di lavoro nel caso di malattie gravi.

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