Inps comunica le istruzioni operative per la ripresa dei versamenti dei contributi sospesi durante l'emergenza Covid , da effettuare entro il prossimo 16 marzo, nel messaggio n. 896/2021.
In generale, per tutte le Gestioni l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00. Il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere eseguito nei mesi successivi entro il giorno 16 di ciascun mese. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Va sottolineato però che :
- le rate relative a piani di ammortamento precedenti vanno versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021
- i contributi eventualmente versati comunque non possono essere rimborsati
- per i soggetti che si siano avvalsi della sospensione senza averne i requisiti, da verifiche dell'agenzia delle Entrate, sarà applicabile il regime sanzionatorio ordinario di cui all’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Modalità di versamento dei contributi sospesi
Aziende con dipendenti
Il versamento va effettuato in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importosenza applicazione di sanzioni e interessi, con il modello “F24”.
I codici attribuiti alle sospensioni contributive inseriti nei flussi Uniemens sono i seguenti:
N974- N975-N976
Si rammenta che il codice N974 è riferito alle mensilità di ottobre e novembre 2020 e, nel caso in cui il contribuente abbia diritto ad entrambe le sospensioni, deve compilare due righe distinte, una per ciascun mese.
Esempio
Sede | Causale contributo | Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda | Periodo dal | Periodo al | Importo versato |
DSOS | PPNNNNNNCCN9XX | mm/aaaa | mm/aaaa |
Per il versamento delle rate sospese in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2020, per rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto, da effettuarsi in unica soluzione entro il 16 marzo 2021, deve essere utilizzata la consueta causale contributo “RC01”.
2.2 Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata
La contribuzione sospesa è stata indicata nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione con i seguenti codici:
- 32 “sospensione contributiva emergenza epidemiologica Covid 19 – Decreto-Legge 157/2020 art. 2, comma 1”;
- 33 “sospensione contributiva emergenza epidemiologica Covid 19 – Decreto-Legge 157/2020 art. 2, comma 2”;
- 34 “sospensione contributiva emergenza epidemiologica Covid 19 – Decreto-Legge 157/2020 art. 2, comma 3”.
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione sono quelli con scadenza legale nel mese di dicembre 2020, s(compensi erogati nel mese di competenza novembre 2020).
Esempio di compilazione
Codice Sede | Causale contributo | Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda | Periodo dal | Periodo al | Importi a debito versati |
CXX/C10 | mm/aaaa | mm/aaaa |
Aziende con natura giuridica privata che inviano le denunce di manodopera agricola dei lavoratori iscritti alla sezione agricola del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD)
Nel canale della telematizzazione del “Cassetto previdenziale Aziende Agricole” sono disponibili le istanze relative alla contribuzione dovuta per il secondo trimestre 2020 il cui termine ordinario di scadenza, 16 dicembre 2020, ricade nel periodo di riferimento
Alle aziende a cui sono stati già attributi i suddetti codici di autorizzazione 4X e 4Y che risulteranno a debito, verrà inviata una comunicazione, news individuale, con le specifiche per effettuare il pagamento in unica soluzione o in modalità rateale,
Si precisa che per le aziende con codice di autorizzazione 4Y e 4X la sospensione opera anche sulla rata dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di dicembre 2020, che dovrà essere versata, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021, con le consuete modalità di pagamento.
Lavoratori agricoli autonomi
Nel periodo oggetto di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente dei lavoratori in esame. La sospensione opera comunque per i versamenti relativi ai piani di rateizzazione concessi dall’Istituto per la rata del mese di dicembre 2020.
I lavoratori autonomi agricoli che hanno i requisiti di cui all’articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 157/2020, devono utilizzare l’istanza presente nel “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura”, “Comunicazione bidirezionale”, “COVID19 - SOSPENSIONE RATE PIANO AMMORTAMENTO AUTONOMI”.
Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
All’atto della restituzione dei contributi sospesi, dovrà essere compilato l’elemento <AltriImportiDovuti_Z2> indicando nell’elemento <AnnoMese> quello della denuncia in cui l’elemento è dichiarato, in quello <TipologiaDovuto> il Codice 33 – Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi e in quello <ImportoDovuto>, il valore dell’intero importo dovuto nel caso di restituzione in unica soluzione, ovvero della singola rata nel caso di restituzione in forma rateale nella misura massima di quattro rate di pari importo, avendo inoltre cura di valorizzare il <TipoOperazione> con D – Dichiarazione e il <TipoEvento> con il Codice 002 - Emergenza Covid Circolare 37/2020.
Nel modello “F24”, si deve indicare il mese in cui viene effettuata la denuncia; la causale da utilizzare sarà P X 33, laddove la X deve assumere il valore corrispondente alla Gestione di riferimento.