In data 22 febbraio è stato pubblicato nella GU dell'UE il Regolamento n 267/2021 che reca una ulteriore proroga di 10 mesi per le patenti.
Il Ministero delle infrastrutture ha prontamente pubblicato ieri 1 marzo la Circolare n 7203 per coordinare la nuova proroga con le norme nazionali.
In particolare nella Circolare si specifica che l’articolo 3, in materia di proroga dei termini previsti dalla direttiva 2006/126/CE dispone che:
- la validità delle patenti di guida che, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbe scaduta o che scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata;
- la validità delle patenti di guida che, dopo l’applicazione della proroga di cui di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/698, sarebbe scaduta o scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera ulteriormente prorogata per sei (6) mesi e comunque mai oltre la data del 1° luglio 2021, se la predetta proroga di sei mesi viene a scadere dopo.
PATENTI DI GUIDA E TERMINI EX ARTT. 121 E 122 CDS
Per la disciplina della proroga della validità delle patenti di guida, occorre coordinare in materia le seguenti disposizioni vigenti:
- la previsione di cui all’art. 3 del regolamento 2020/698 (UE), che proroga la validità delle patenti di guida in scadenza dal 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 per un periodo di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza su di esse indicata;
- la previsione di cui all’art. 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267 che accorda alle patenti di cui al punto precedente, un’ulteriore proroga di sei mesi e comunque una scadenza non oltre al 1° luglio 2021;
- la previsione di cui all’art. 3, paragrafo 1, del regolamento 2021/267 che proroga la validità delle patenti di guida che scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 per un periodo di 10 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata;
- la norma di cui all’articolo 103, commi 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, per effetto della quale le patenti quali titoli abilitativi alla guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza e dunque, al momento, fino al 29 luglio 2021;
- la norma di cui all’art. 104, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, per effetto della quale la validità delle patenti di guida italiane quali documenti di riconoscimento, in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021.
Alla luce di tali disposizioni si chiarisce e riepiloga quanto segue:
1) per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE, con le patenti rilasciate in Italia
2) e per la circolazione su tutto il territorio italiano, con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio la validità delle patenti è così prorogata:
scadenza originaria | scadenza prorogata |
1° febbraio 2020 – 31 maggio 2020 | 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (*) |
1° giugno 2020 – 31 agosto 2020 | 1° luglio 2021 (*) |
1° settembre 2020 – 30 giugno 2021 | 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (**) |
(*) si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 ed, a seguire, gli ulteriori sei mesi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267, ma non oltre la data del 1° luglio 2021;
(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267;
3) per la circolazione sul suolo nazionale, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida, è così prorogata:
scadenza originaria | scadenza prorogata |
31 gennaio 2020 – 29 settembre 2020 | 29 luglio 2021 (*) |
30 settembre 2020 – 30 giugno 2021 | 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (**) |
(*) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 103, commi 2 e 2 sexies, del DL n. 18 del 2020, come convertito e succ. mod.: in tali casi, la disposizione nazionale è di maggior favore rispetto alle disposizioni unionali;
(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267.