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WEB TAX: PRIMO VERSAMENTO DEL 2021 ENTRO IL 17 MAGGIO

Web Tax: primo versamento del 2021 entro il 17 maggio

Oggi 17 maggio primo versamento dell'imposta sui servizi digitali (c.d. Web Tax) e 30 giugno termine ultimo per l'invio della dichiarazione annuale: ecco i codici tributo

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Oggi 17 maggio, primo appuntamento per il versamento dell’imposta sui servizi digitali (Web Tax) pari al 3% dei ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati nel 2020 da imprese di rilevanti dimensioni.

Ricordiamo che con un comunicato del 09.03.2021, il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva annunciato il differimento dei termini per il versamento dell’imposta sui servizi digitali (c.d. Web Tax) e per la presentazione della relativa dichiarazione, fissando:

  • al 17 maggio (il 16 cade di domenica) il termine per il versamento dell'imposta
  • e al 30 giugno il termine per l'invio della dichiarazione annuale.

I nuovi termini di versamento e dichiarazione si applicheranno anche in sede di prima applicazione della norma in luogo di quelli prorogati, di conseguenza le scadenze del 2021 saranno:

  • per il versamento dell'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020, il 17 maggio 2021, in quanto il 16 cade di domenica (in luogo del 16 marzo, come era stato previsto dal DL 15 gennaio 2021 n.3)
  • e per l'invio della dichiarazione annuale, il 30 giugno 2021 (in luogo del 30 aprile)

Ricordiamo inoltre, che l'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione del 1° marzo 2021 n. 14. ha pubblicato i codici tributo per il versamento della Web Tax.

Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, vengono istituiti i seguenti codici tributo:

  • “2700” denominato “IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n.145, e s.m.”;
  • “2701” denominato “IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI – articolo 1, commi da 35 a 50, dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. - INTERESSI”;
  • “2702” denominato “IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI – articolo 1, commi da 35 a 50, dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. - SANZIONE”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24 i suddetti codici tributo dovranno essere esposti nella sezione "Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. 

Nel caso in cui il pagamento dell’imposta sia effettuato dal rappresentante fiscale del soggetto passivo, di cui al punto 7.4 del provvedimento del 15 gennaio 2021, ovvero dalla società designata dal soggetto passivo, di cui al punto 7.6 dello stesso provvedimento, nella sezione “CONTRIBUENTE” del modello F24 dovranno essere indicati:

  • nel campo “CODICE FISCALE”, il codice fiscale del soggetto passivo;
  • nel campo “CODICE FISCALE del coobbligato, erede,genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del rappresentante fiscale o della società designata che effettua il pagamento, titolare del conto di addebito;
  • nel campo “codice identificativo”, il codice “72”.

Per approfondire le modalità applicative dell'imposta leggi anche Web Tax al via: pubblicato il provvedimento con le regole operative

Allegato

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 01.03.2021 n. 14

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