Il decreto Sostegni Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 in GU n.70 del 22-03-2021 prevede (art.4 lett.b) che il versamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente:
- entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;
- entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, e il 31 luglio 2021.
La proroga dei termini era stata annunciata in un Comunicato stampa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 febbraio che non aveva pero' comunicato la data del rinvio.
La proroga riguarda il pagamento delle rate della “rottamazione-ter” (articoli 3 e 5 del DL n. 119/2018) e del “saldo e stralcio” (art. 1 commi 190 e 193 della Legge 145/2018).
Il termine riguarda le rate del 2020 ancora non versate a cui si aggiungono le rate del 2021 della rottamazione-ter.
La proroga entrerà in vigore successivamente al 1° marzo 2021 e i pagamenti, anche se non intervenuti entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati nei limiti del differimento disposto..
Ricordiamo che l’ultimo differimento fino al 1° marzo 2021 era stato previsto dal decreto Ristori Quater e prima ancora il decreto Rilancio e dal decreto di agosto.
Di conseguenza, per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e della prima rata 2021 non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l’integrale versamento delle stesse entro il termine del 31 luglio o 30 novembre 2021:
A questi versamenti si applicano le disposizioni (articolo 3, comma 14-bis, del dl 119/2018 e comma 198 dell’articolo1 della legge n. 145/2018) in base alle quali il pagamento non si considera tardivo se effettuato con un ritardo non superiore a cinque giorni.