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SECONDE CASE È POSSIBILE ANDARCI?

Seconde case è possibile andarci?

Seconde case raggiungibili dal nucleo familiare convivente a meno di provvedimenti regionali che lo vietano come in Puglia, Toscana, Campania, Valle d'Aosta, Sardegna, Alto Adige

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Seconde case è possibile andarci?

Il problema delle seconde case ha rigurdato molti italiani che per le festività appena trascorse o durante i fine settimana hanno necessità di rientrarci.

Nella sezione FAQ del sito del Governo tanto per la zona rossa quanto per quella arancione compare la seguente domanda: "È possibile fare rientro nella cosiddetta “seconda casa”? Se sì, ci sono dei limiti?"

Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case". Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato

Cosa si intende con i termini “residenza”, “domicilio” e “abitazione”?

- ResidenzaLa residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
- Domicilio. Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
- Abitazione. Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). Per fare un esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si ritrovano con lui/lei con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per raggiungere tale abitazione. Merita evidenziarsi che sia il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 che il Dpcm del 14 gennaio 2021 non hanno reiterato l’esclusione delle cd. seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro.

Prima di partire per la seconda casa è bene consultare i provvedimenti regionali che possono prevedere specifiche restrizioni.

E' facoltà delle regioni aumentare le restrizioni previste a livello nazionale qualora necessario al contenimento dei contagi sul proprio territorio. Diverse regioni come, Puglia, Toscana, Campania, Valle d'Aosta, Sardegna, Alto Adige hanno inserito specifiche regole cui si rimanda.

A titolo di esempio si ricorda che la Regione Puglia con Ordinanza n 88 aveva vietato, tra le altre ulteriori restrizioni, di raggiungere le seconde case.

Il testo del provvedimento regionale recita quanto segue:

Seconde case-Con decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021:

  • sono vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o abitazione verso altri comuni della Puglia per raggiungere le “seconde case”, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza
  • sono vietati gli ingressi e gli spostamenti in Puglia delle persone non residenti, per raggiungere le seconde case in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza.

Anche la Sardegna per evitare l’assalto dei turisti nei giorni di Pasqua aveva previsto all’art 1 della Ordinanza n 9 del 17 marzo quanto segueL’ingresso in Sardegna con la finalità di recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) da parte di persone “non residenti” è consentito solo in presenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e/o di indifferibilità documentata ovvero per motivi di salute e, comunque, secondo le prescrizioni dell’Ordinanza regionale n.5/2021.”

Leggi qui l’Ordinanza n 9 della Sardegna

Zona rossa: dal 6 aprile escono Marche, Veneto e Provincia di Trento

Zona arancione: dal 6 aprile aumentano le regioni in arancione

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