E' stato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il Decreto direttoriale n. 1733 del 12 luglio 2024, con il quale la Direzione generale degli ammortizzatori sociali ha autorizzato il riconoscimento dell'indennità cd Fermo pesca pari ad 30 euro giornalieri, prevista come ogni anno per i casi di sospensione dal lavoro, dovuta a periodi di fermo pesca obbligatorio e non, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca.
Le risorse stanziate dalla scorsa legge di bilancio ammontavano a 30 milioni di euro. Nel decreto si specifica che sono autorizzate in totale
- n. 720.138 giornate indennizzabili,
- per un importo complessivo di spesa di € 26.402.518,20
- per un numero totale di 12.364 lavoratori
Entro il 30 settembre 2024, la Direzione generale degli ammortizzatori sociali impegnerà in favore dei Funzionari Delegati delle Capitanerie di Porto, le risorse necessarie alla liquidazione delle indennità.
Indennità fermo pesca a chi spetta
1 - INDENNITA' FERMO PESCA OBBLIGATORIO
L’indennità è concessa se la sospensione dell’attività di pesca è conseguente a periodi di arresto obbligatorio relativo a
- disciplina della pesca con il sistema a strascico,
- disciplina della pesca dei piccoli pelagici del Mar Mediterraneo e misure specifiche per il MareAdriatico;
- disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
- disciplina della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
- disciplina della pesca del pesce alalunga nel Mediterraneo.
2 - INDENNITA' PER FERMO PESCA NON OBBLIGATORIO
1. Nei casi di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio l’indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro è concessa per massimo quaranta giorni nell’arco dell’anno. Viene ̀ riconosciuta anche nella giornata del sabato, da considerarsi quale giornata lavorativa.
L’indennità è riconosciuta esclusivamente ai lavoratori imbarcati su unità di pesca che non hanno esercitato alcuna attività di pesca cioè rimaste all’ormeggio.
Si ricorda anche che l'indennità non spetta ai titolari lavoratori autonomi, armatori e armatori imbarcati.
L’indennità è concessa se la sospensione dell’attività di pesca è conseguente a:
a) adozione di provvedimenti di fermo obbligatorio delle Amministrazioni competenti sul territorio, motivati da ragioni quali limitazioni all’uscita ed entrata dal porto per insabbiamento, stabilite
in base all’articolo 62 del Codice della Navigazione, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate; periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori già previsti dalla normativa vigente, allorché siano stabiliti su proposta dei consorzi di gestione della pesca regolarmente costituiti e che rappresentino almeno il 70% delle imprese registrate nell’areale delimitato, con provvedimento del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura o della competente Autorità regionale nel caso di Regioni Autonome a Statuto Speciale, o del Capo del compartimento marittimo che ne stabilisce l’efficacia per tutte le imprese, anche non consorziate, che esercitino quel determinato tipo di pesca nell’area in cui opera il consorzio medesimo, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;
b) indisponibilità per malattia del comandante dell’unità da pesca, certificata dall’Autorità sanitaria marittima, che ha comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;
c) arresto o interdizione temporanei dell’attività di pesca per singole specie, conseguenti a misure disposte in ambito nazionale e dell’Unione europea, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;
d) allerte meteomarine emanate, anche per parte della giornata di pesca, dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare, attraverso avvisi di burrasca diramati dal servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare.
Indennità fermo pesca: come fare domanda - Scadenze
Le imprese interessate a ricevere l'indennità fermo pesca devono presentare una domanda per ogni unità di pesca presente in azienda,
- dal 2 gennaio al 31 marzo 2024,
- tramite il sistema telematico denominato "CIGSonline" sul sito del ministero alla pagina dedicata al Fermo pesca dove sono presenti allegati e manuale utente della piattaforma.
- allegando il modulo per la comunicazione del codice IBAN, Allegato 3,disponibile nella pagina web, debitamente compilato, datato e sottoscritto da ciascun imbarcato e corredato dal documento di identità in corso di validità di ogni singolo lavoratore;
eventuale dichiarazione dell’istituto di credito relativo al codice IBAN.
copia di un documento di identità del rappresentante aziendale
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto interministeriale n. 11 del 9 ottobre 2023, ha fornito le istruzioni e i modelli per la presentazione delle domande di indennità per i lavoratori marittimi impegnati in soggetti a periodi di fermo pesca obbligatorio e non, nell' anno 2023.
Venerdi 29 marzo 2024 un comunicato sul sito istituzionale ha specificato che: a seguito della richiesta pervenuta dagli operatori del settore di una proroga del termine della procedura di inoltro della “scheda 9” e riscontrata l’impossibilità da parte di alcune Autorità marittime a effettuare i dovuti controlli entro il temine di scadenza, a causa di un sovraccarico delle richieste ricevute nelle ultime settimane ", la “scheda 9”, con il visto dell'autorità marittima, e il file FPO2024 da allegare all’istanza per il fermo pesca 2023, potrà essere trasmessa entro il 22 aprile 2024, invece del 2 aprile (termine per la presentazione delle domande, già prorogato dal 31 marzo) sempre attraverso il sistema di messaggistica della CIGSonline.