Con la circolare n. 38 del 24.2.2021 Inps chiarisce il regime previdenziale applicabile ai soci di società della pesca non costituite in forma di cooperative.
La circolare ricorda innanzitutto la legge istitutiva 13 marzo 1958, n. 250, che disciplina il regime previdenziale in favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, che svolgono tale attività di pesca "sia associati in cooperative o compagnie sia in forma autonoma", ed è applicabile ai lavoratori marittimi che esercitano la pesca quale loro attività professionale con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, nonché i pescatori di mestiere delle acque interne.
Per questi soggetti un contributo previdenziale mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale .
L'istituto precisa che la corretta individuazione dell’ambito di applicazione del regime della piccola pesca, disciplinato dalla legge n. 250/1958 iha rilevanza anche sulla platea destinataria della legge 26 luglio 1984, n. 413, che ha previsto il riordino della previdenza marinara , nel senso che l’inclusione in quest'ultima opera solo per i lavoratori marittimi inquadrati come dipendenti.
Sulla base delll'assetto normativo sopra descritto, pertanto, l'armatore e il proprietario-armatore, che facciano parte dell'equipaggio della nave dai medesimi gestita, nel caso svolgano la propria attività di pesca su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore, sono tenuti all’iscrizione previdenziale legge n. 250/1958, anche nelle ipotesi in cui la pesca venga praticata in forme associative diverse da quella a carattere cooperativo.
Viceversa, gli eventuali altri marittimi componenti l’equipaggio, che non siano anche soci della società di pesca, debbono essere assicurati ai sensi della egge n. 413/1984, in quanto dipendenti dell’armatore.
Considerati gli oggettivi profili di complessità della normativa previdenziale del settore della piccola pesca e in ragione dell’esigenza di tutelare l’integrità delle posizioni previdenziali dei lavoratori del settore, con particolare riferimento agli armatori che utilizzano imbarcazioni con stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate, i provvedimenti di riqualificazione della copertura previdenziale dei soci di società di persone nel regime previdenziale della legge n. 250/1958, effettuati d’ufficio dall’Istituto, avranno effetto con decorrenza dalla data di pubblicazione della circolare, ove si tratti di rapporti già instaurati nell’ambito della legge n. 413/1984 da soggetti che rivestono la qualifica di armatori.
Modalità per l’iscrizione da parte del lavoratore marittimo autonomo
Dovrà essere presentata alla Struttura Inps territorialmente competente domanda di iscrizione allegando la seguente documentazione:
- - se pescatore autonomo addetto alla pesca marittima costiera: generalità del richiedente; autocertificazione di iscrizione nelle matricole della gente di mare ai sensi dell’articolo 115 del Codice della navigazione tenute dalla Capitaneria di Porto; denominazione e matricola del natante utilizzato per l’attività di pesca; estremi della licenza di pesca; dichiarazione di esercizio della pesca come attività autonoma in forma esclusiva e prevalente con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda;
- - se pescatore autonomo addetto alla pesca nelle acque interne: generalità del richiedente; estremi della licenza di pesca professionale; dichiarazione di esercizio della pesca come attività autonoma in forma esclusiva e prevalente; dichiarazione di non lavorare alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua, di aziende vallive di pescicoltura, etc.