HOME

/

FISCO

/

SUPERBONUS 110%

/

SISMABONUS FRA DETRAZIONE DEL 85% E QUELLA DEL 110%

Sismabonus fra detrazione del 85% e quella del 110%

Due casi particolari sono esposti all'agenzia delle entrate in materia di 110%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nei casi prospettati dalla Risposta ad Interpello n. 70 del 2 febbraio 2021, una società denominata Alfa intende acquistare in zona sismica 3 (siamo quindi nell'ambito del sisma bonus ex art 16, dl 63/20213) un complesso immobiliare. 

Tramite l'abbattimento e la ricostruzione con criteri antisismici, nonché con l'intervento di lavori da ecobonus, intende cedere le unità immobiliari costruite a seguito degli interventi non solo a persone fisiche ma anche a società che concederebbero a loro volta in locazione gli immobili acquisiti. 

Alla luce di ciò Alfa chiede: 

1) se le detrazioni disciplinate dall'articolo 16 co 1-septies Dl 63/2013 spettino nella misura dell'85% del prezzo fino a 96.000,00 euro all'acquirente, per ogni singola unità immobiliare acquistata anche nel caso in cui l'acquirente sia una società che intende iscrivere l'immobile nel proprio attivo immobilizzato e concederlo in locazione a terzi o, in alternativa, inserirlo tra le rimanenze per poi successivamente cederlo; 

2) se le detrazioni disciplinate dall'articolo 16 co 1-septies Dl 63/2013 «spettino nella misura del 110% del prezzo fino a 96.000,00 Euro all'acquirente persona fisica, per ogni singola unità immobiliare, sugli importi versati dall'acquirente nel periodo tra 1 luglio 2020 e 31 dicembre 2021 sotto forma di caparra e acconti a fronte di contratto preliminare di compravendita registrato e trascritto nel caso in cui la fine dei lavori e il rogito avvengano successivamente al 31 dicembre 2021»; 

La risposta dell'agenzia 

I soggetti titolari di reddito d'impresa non rientrano tra i beneficiari del Superbonus, di conseguenza una società non potrà mai fruire della detrazione del 110% sul complesso immobiliare situato in zona sismica, comprato, demolito, ricostruito e destinato alla vendita, ma solo delle agevolazioni previste per l’acquisto degli immobili antisismici nella misura del 75% o dell’85%.

Relativamente al secondo quesito l’interpellante chiede se le detrazioni del citato articolo 16, comma 1-septies del Dl n. 63/2013 spettino, nella misura del 110% del prezzo fino a 96mila euro, all'acquirente persona fisica per ogni singola unità acquistata successivamente al 31 dicembre 2021, sugli importi versati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 anche sotto forma di caparra e di acconti. 

L’Agenzia ricorda che la condizione necessaria per fruire del Sismabonus è il trasferimento da parte dell’impresa della proprietà dell'immobile, entro diciotto mesi dalla fine dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2021(30/06/2022 come da modifica introdotta dalla legge di bilancio 2021).

Quindi affinché gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione, l’atto di acquisto deve essere stipulato entro il 31 dicembre 2021. Riguardo gli acconti, l’Agenzia precisa che è possibile beneficiare della detrazione anche con riferimento ad eventuali importi versati in acconto, a condizione che il contratto preliminare sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione e che sussista anche il requisito dell’ultimazione dei lavori dell’intero fabbricato. Se gli acconti sono versati nel periodo di vigenza del Superbonus gli acquirenti potranno fruire della detrazione nella misura del 110 per cento.

Allegato

Risposta a interpello del 02.02.2021 n. 70

Tag: AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 SUPERBONUS 110% SUPERBONUS 110%

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

SUPERBONUS 110% · 23/12/2024 Bonus edilizi 2025: come cambiano

La legge di bilancio 2025 riorganizza le aliquote per ecobonus, sismabonus e riqualificazione edilizia

Bonus edilizi 2025: come cambiano

La legge di bilancio 2025 riorganizza le aliquote per ecobonus, sismabonus e riqualificazione edilizia

Superbonus 2023: detrazione in 10 rate

Legge di bilancio 2025 contiene anche la possibilità di spalmare in 10 anni il superbonus per le spese 2023, anno rimasto fuori dalle altre misure già approvate

Superbonus: spese 2022 non detraibili se le rate sono state cedute

Superbonus: l'opzione in 10 anni non è esercitabile se la prima rata della detrazione non è stata indicata nella dichiarazione 2023, ma cedute le rate residue

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.