Con Provvedimento n 196548/2021 del 20 luglio le Entrate apportano:
- modifiche alle istruzioni per la compilazione del modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020
- aggiornano le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dello stesso modello di comunicazione.
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Tenuto conto delle modifiche che di seguito verranno elencate, le nuove istruzioni per la compilazione del modello, nonché le nuove specifiche tecniche per l’invio dello stesso, valide a decorrere dal 21 luglio 2021.
Si specifica che, come stabilito dal Provvedimento del 12 ottobre 2020 n. 326047, la comunicazione della scelta di utilizzo con apposito modello deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione.
Elenco delle modifiche apportate alle istruzioni per l'anno 2021:
- a pagina 3, nel quadro “COME SI COMPILA”, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: “Nel caso in cui sia stata barrata la casella “Superbonus” (oppure la casella “Intervento su immobile con restrizioni edilizie - Superbonus”) per gli interventi trainati n. 19, 20 e 28, la compilazione della sezione “ASSEVERAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA” è facoltativa (se l’intervento trainante è di tipo “Sismabonus”). Resta confermata la necessità del visto di conformità.”;
- a pagina 3, nel quadro A “INTERVENTO”, al secondo periodo, dopo le parole “colonnine di ricarica” sono inserite le seguenti: “ovvero di eliminazione delle barriere architettoniche”;
- a pagina 4, nella tabella degli interventi è inserito il nuovo tipo di intervento n. 28, denominato “Eliminazione delle barriere architettoniche (solo interventi trainati dal 2021)”;
- a pagina 5, nel quadro B “Dati catastali identificativi dell’immobile oggetto dell’intervento”, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: “Il comma 4-ter dell’articolo 119 del DL n. 34 del 2020 ha previsto limiti di spesa diversi (aumentati del 50%) per taluni interventi eseguiti sui fabbricati danneggiati da eventi sismici. Per consentire di individuare questi casi, deve essere indicato il valore “S” (Sisma) nel campo “Tipologia immobile (T/U)” del presente quadro. Pertanto, nel caso in cui in tale campo sia stato indicato il valore “S” (Sisma) e la comunicazione riguardi gli interventi 1 e 2, oppure gli interventi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26 e 27 (e sia stata barrata la casella “Superbonus” o la casella “Intervento su immobile con restrizioni edilizie - Superbonus”, se applicabile), i limiti di spesa/detrazione sono incrementati del 50%. Nel caso di interventi condominiali, la maggiorazione del 50% è applicabile solo se, per tutte le unità immobiliari, è stato indicato il valore “S” nel suddetto campo.”.
Per conoscere tutti i passaggi necessari all'invio leggi lo speciale intitolato Superbonus 110%: il nuovo modello per la scelta fra sconto e cessione della detrazione
Con Provvedimento del 12 ottobre 2020 n. 326047, l'Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche al modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi che godono del superbonus 110%, modello inizialmente approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, insieme alle relative istruzioni. (disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020).
La comunicazione della scelta di utilizzo deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione.
Ricordiamo che l'art. 121 del Decreto Rilancio riconosce ai soggetti che hanno sostenuto, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente per:
- un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
Il superbonus 110% è stato introdotto dall’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
Infine, ricordiamo che la comunicazione dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
Ricordiamo infine che con Provvedimento n 83933 del 30 marzo 2021 si stabiliva una ulteriore proroga dal 31 marzo al 15 aprile 2021 del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni del Superbonus (di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020) relative alle spese sostenute nel 2020.