Con Nota n 46907 del 19 febbraio del MISE , in merito alla funzione pubblicitaria del Registro delle Imprese, si evidenzia come la corretta gestione delle procedure di iscrizione sia fondamentale affinchè la funzione di pubblicità venga assolta con massima qualità e si chiarisce che spetta alle Camere di Commercio il compito di garantire l'attualità delle informazioni in esso contenute.
Con la Nota in oggetto il Mise si esprime per la prima volta sul contenuto dell’art 40 rubricato “Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperative”
Nella nota precedente (la n 3665/2014) il ministero aveva già chiarito l'importanza della funzione delle Camere di Commercio per garantire la "pulizia" dei registri.
In quella attuale invece chiarisce come il ruolo dell'attuazione di procedure di iscrizione d'ufficio, già attribuito al Giudice del registro, viene reso più semplice e celere affidandolo al Conservatore.
Al Giudice del registro resta invece il compito di riesaminare le procedure in caso di impugnazione del provvedimento del Conservatore.
La nota si esprime anche in merito all'indirizzo pec ricordando che l'art 37 del DL Semplificazioni ha previsto, oltre alla irrogazione di sanzioni in caso di inadempimento della parte obbligata, anche una assegnazione d'ufficio dello stesso indirizzo ossia:
"Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale e' stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580"
Nella Nota si sottolinea che il Mise in quanto organo di vigilanza ha il compito di verificare il livello e la qualità della funzione pubblicitaria del registro delle imprese con:
- atti di indirizzo
- atti di ispezione
non potendo giudicare il merito dei provvedimenti delle Camere di Commercio impugnabili da parte di chi ritiene lesi i propri diritti dinanzi alla autorità giudiziaria.