Inps fornisce le istruzioni per fare richiesta di riesame dopo l' eventuale diniego delle indennità onnicomprensiva-bis e - ter ( novembre e dicembre) pari a 1.000 euro ciascuna, previste dai decreti Ristori ter e Quater (poi convertiti con un unica legge), in favore delle seguenti categorie:
- lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
(nelle circolari n. 137 del 26 novembre 2020 e n. 146 del 14 dicembre 2020 le istruzioni e i requisiti normativi previsti per le singole categorie).
Di seguito le principali novità del messaggio INPS n. 734 del 19.2.2021 con una nuova interpretazione fornita dal Ministero del lavoro sull'assenza di rapporto di lavoro per i lavoratori dello spettacolo.
L'Istituto ricorda in primo luogo che gli esiti della domanda e le motivazioni sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Covid-19: tutti i servizi”, servizio “Indennità 600/1000 euro”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino con proprie credenziali.
per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami presentati dai richiedenti, le cui istanze sono state respinte perche mancanti dei requisiti.
Nell allegato 1sono riportate le possibili motivazioni di reiezione delle domande di indennita COVID .
Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio ( corrisponde all'11 marzo 2021) oppure dalla data di notifica della reiezione, se successiva all'11 marzo.
L’utente può inviare la documentazione :
- attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600/1000 euro” oppure
- tramite la casella di posta istituzionale dedicata, denominata [email protected], istituita per ogni Struttura territoriale INPS.
Si precisa che, per tutte le “reiezione forti” v. Allegato n. 1), il richiedente può proporre azione giudiziaria .
Motivazioni valide per il riesame delle richieste di indennità COVID
Riguardo l'assenza di contratto di lavoro dipendente per i lavoratori stagionali, somministrati e a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, e di contratto autonomo occasionale in essere per i lavoratori autonomi occasionali il requisito dell’assenza di titolarità di un rapporto di lavoro deve essere verificato al 30 ottobre 2020 anziché al 29 ottobre 2020 per l'indennità di novembre e al 1 dicembre invece che 30 novembre per l'indennità di dicembre.
Requisiti lavoratori dello spettacolo
L'Inps specifica che: "A seguito della precisazione fornita dall’articolo 15-bis del decreto-legge n. 137/2020, il requisito dell’assenza di rapporto di lavoro si riferisce esclusivamente ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, diversi dal contratto intermittente senza corresponsione dell’indennità di disponibilità: tutte le altre tipologie lavorative sono compatibili con l’indennità.
Inoltre per le domande previste dal decreto-legge n. 34/2020 e dal decreto-legge n. 104/2020 la non titolarità di un rapporto di lavoro dipendente, sopra specificata, a differenza di quanto indicato nella circolare n. 125/2020, viene verificata al 19 maggio 2020.