Pubblicato in GU n 41 del 18 febbraio 2021 il "Decreto di individuazione dei soggetti a cui si applicano, per l'anno di imposta 2020, le disposizioni recate dall'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."
In particolare l'art 1 comma 185 della legge 296/2006 dispone che le associazioni che:
- operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale,
- legate agli usi ed alle tradizioni delle comunita' locali,
- sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle societa', (indicati dall'art. 74, comma 1, del TUIR)
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Ricordiamo che per usufruire della agevolazione è necessario presentare domanda con apposito modello approvato e scaricabile qui
L'istanza con il modello su indicato va presentata a decorrere dal 20 luglio ed entro il 20 settembre di ciascun anno, esclusivamente in via telematica.
La presentazione va effettuata direttamente da parte delle associazioni interessate oppure tramite gli intermediari abilitati, utilizzando il software IstanzaBenefici_Associazioni.
Il modello di domanda reca una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa dalle associazioni senza fini di lucro che, intendendo fruire dei benefici previsti dalla legge, sono tenute ad attestare, per mezzo del proprio rappresentante legale, la sussistenza dei requisiti e dei dati previsti dall'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 8 novembre 2007, n. 228.2.
Con la domanda pena di inammissibilità si dichiara:
a) l'assenza del fine di lucro;
b) gli apporti specifici alla realizzazione e/o alla partecipazione a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunita' locali, espressamente previste tra le finalita' istituzionali dell'associazione;
c) l'effettiva opera svolta per la realizzazione o partecipazione alle manifestazioni di cui alla lettera b), svolte nell'ambito territoriale di appartenenza dell'associazione, ovvero in altri ambiti territoriali, solo nel caso in cui la manifestazione per ragioni storiche si svolga oltre che nel proprio ambito territoriale anche in altri luoghi;
d) il reddito complessivo dell'associazione relativo all'anno precedente la presentazione della domanda;
e) da quale anno effettivamente l'associazione svolge in modo continuativo le attivita' di cui alla lettera b);
f) da quale anno si svolgono le manifestazioni di cui alla lettera b).
Le associazioni senza fini di lucro che realizzano o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali possono chiedere di essere inserite tra i beneficiari delle seguenti specifiche agevolazioni fiscali previste dalla Legge Finanziaria 2007:
- esenzione dall’Ires
- le persone fisiche incaricate di gestirne le attività connesse alle finalità istituzionali non assumono la qualifica di sostituti d’imposta
- le prestazioni gratuite e le donazioni eseguite da persone fisiche in loro favore hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.