Il trasferimento di proprietà di un immobile, attuativo di un accordo di separazione omologato dal tribunale, trasferimento da un coniuge proprietario al 100% in questo caso la moglie, all'ex marito è esente da imposte (ex art 19 della Legge n 74/1987)
Nel dettaglio, con la Ordinanza n 4144 del 17 febbraio 2021 la Cassazione ha giudicato fondato il ricorso del contribuente che aveva impugnato il diniego dell'agenzia delle entrate alla sua istanza di ottenere il rimborso delle imposte di registro e ipotecarie e catastali sull'atto con cui gli era stata trasferita la casa coniugale in attuazione della separazione omologata.
La Commissione tributaria Regionale aveva dato ragione alle Entrate in quanto aveva ritenuto inapplicabile l'art 19 suddetto che esonera dalle imposte e tasse tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.
La motivazione era da ricercarsi, secondo la CTR, nel fatto che l'immobile, prima del trasferimento dovuto alla separazione fosse di esclusiva proprietà della ex moglie ritenendolo pertanto non ricompreso tra gli atti, documenti o provvedimenti relativi al procedimento di separazione o divorzio raggiunti sotto il controllo del giudice del procedimento.
Il contribuente ricorrente in Cassazione aveva perciò addotto quanto segue:
- la CTR ha ignorato che l’acquisto fosse stato effettuato in adempiendo accordi omologati dal Tribunale all'atto del regolamento dei rapporti patrimoniali di separazione consensuale tra coniugi e non nei confronti di soggetti terzi.
La Cassazione con l'Ordinanza in questione ha riconosciuto il diritto alla esenzione dalle imposte di trasferimento della casa coniugale ceduta con accordo di separazione consensuale omologata riferendosi anche a sentenze nelle quali era già stato precisato che l’esenzione dell'art 19 compete “a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi”.
Del resto nella stessa ordinanza si sottolinea come l’evoluzione della giurisprudenza in materia, voglia valorizzare la centralità dell’accordo tra le parti nella definizione della crisi coniugale.
In particolare, viene richiamata la sentenza n 2111/2016 con la quale si è affermato che "anche gli accordi che prevedano, nel contesto di una separazione tra coniugi, atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall'uno all'altro coniuge o in favore dei figli, debbano essere ricondotti nell'ambito delle "condizioni della separazione" di cui all'art. 711 comma 4 c.p.c.; in considerazione del carattere di "negoziazione globale" che la coppia in crisi attribuisce al momento della "liquidazione" del rapporto coniugale; attribuendo quindi a detti accordi la qualificazione di contratti tipici, denominati "contratti della crisi coniugale", la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi”.
Infine per avvalorare quanto detto viene altresì citata la sentenza n 13340 del 2016 con la quale si è evidenziato che nel trasferimento di proprietà di immobile nell'ambito di separazione consensuale dei coniugi non si verifica la perdita della agevolazione "prima casa" nella prospettiva della definizione definitiva della crisi matrimoniale e l'atto di trasferimento rientra tra quelli esenti ai sensi dell'art 19 della legge 74/1987.