La circolare INPS n. 29 2021 riepiloga il quadro normativo concernente la disciplina in materia di socio lavoratore autonomo di cooperativa artigiana e chiarisce la possibilità di tutela previdenziale con l’iscrizione alla Gestione speciale autonoma degli artigiani nel caso in cui tra il socio lavoratore di una cooperativa artigiana e la cooperativa stessa si instauri un rapporto di lavoro autonomo .
L'istituto riporta il parere del Ministero del lavoro per cui è necessario che il regolamento della cooperativa artigiana consenta chiaramente tale tipo di rapporto , che deve essere funzionale allo scopo sociale e sottolinea che è la reale modalità con cui il lavoro si esplicita a definire la sua natura e la conseguente tutela previdenziale
L'istituto annuncia quindi che sono in fase di implementazione di nuove procedure informatiche attraverso le quali i soci lavoratori autonomi di cooperativa saranno iscritti alla gestione speciale autonoma degli artigiani. Nel frattempo le sedi possono procedere all'apertura delle posizione previdenziale nella gestione speciale, per tutti i soci di cooperativa iscritti all'albo delle imprese artigiane che non siano già iscritti al fondo lavoratori dipendenti o alla Gestione Separata.
Se invece i lavoratori hanno già una posizione aperta in queste gestioni l'Istituto provvedera, previa comunicazione con un successivo messaggo, a riversare il montante contributivo nella gestione speciale autonoma per gli artigiani con decorrenza dal mese di marzo 2021.
La circolare ricorda che dal punto di vista fiscale, il reddito derivante da attività lavorativa autonoma all0interno di una cooperativa artigiana rientra tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (articolo 50 del Tuir) con obbligo di compilazione del quadro RR della dichiarazione fiscale "Redditi Persone Fisiche".
Infine l'istituto fornisce le indicazioni specifiche per a dichiarazione del reddito da utilizzare in riferimento alle annualità pregresse per cui:
- in caso di avvenuta compilazione del quadro RR da parte del socio, deve essere utilizzato il dato riportato in tale quadro;
- qualora non sia stato compilato il quadro RR, devono essere utilizzati, come in uso per gli altri contribuenti, i dati riportati nei quadri F o G;
- nel caso in cui non siano stati compilati i quadri relativi al reddito d’impresa, dovranno essere utilizzati i dati presenti nel campo 3 del quadro RC, qualora nel quadro RC sia stata barrata la casella “Soci coop. artigiana”.