Con Decreto Ministeriale del 3 febbraio 2021 pubblicato in GU n 39 del 16 febbraio si rendono note le modalità di "Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata" dei cittadini donatori.
Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi all'anno d'imposta 2020:
- le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
- le associazioni di promozione sociale
- le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico
- le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca scientifica
trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate
- in via facoltativa (per i dati relativi all'anno di imposta 2020) entro il 16 marzo 2021 una comunicazione contenente
- i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili
- eseguite nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti.
Gli Enti su indicati, con riferimento alle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante, sono invece obbligati a trasmettere le comunuicazioni:
- a partire dai dati relativi all'anno d'imposta 2021, se dal bilancio di esercizio approvato nell'anno d'imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro;
- a partire dai dati relativi all'anno d'imposta 2022, se dal bilancio di esercizio approvato nell'anno d'imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro.
Si specifica che nelle comunicazioni vanno indicati esclusivamente i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate:
- tramite banca o ufficio postale
- ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Le modalita' tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.