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CASSA COVID 2021: LE ISTRUZIONI INPS AGGIORNATE

5 minuti, Redazione , 18/02/2021

Cassa COVID 2021: le istruzioni INPS aggiornate

A chi e come si applica la cassa integrazione COVID e gli altri ammortizzatori previsti dalla legge di bilancio 2021: compresi i dipendenti alla data del 4 gennaio 2021

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Con una poderosa circolare, la n. 28 del 17 febbraio 2021 l'inps illustra finalmente le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di misure a sostegno del reddito previste dalla legge di bilancio 2021. 

In particolare  vengono illustrate alcune novità riguardanti  la cassa integrazione  CIGO- CIG in deroga -  assegno ordinario, CISOA - connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19,  e  si forniscono istruzioni sulla gestione delle domande e i codici per i conguaglio.

Domande Cassa COVID 19

 Su questo punto l'INPS precisa che non ci sono variazioni nella modalità di presentazione delle richieste: per i periodi iniziati a gennaio le domande vanno presentate entro il mese successivo all'inizio del trattamento, quindi entro il 28.2.2021.

Ugualmente  per la trasmissione dei dati relativi al pagamento diretto dei trattamenti o al saldo resta fissato l’obbligo di invio entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure entro il trentesimo giorno dalla data di notifica del provvedimento di concessione, se  piu favorevole all’azienda.

Cassa COVID 2021: i periodi di fruizione

Si ricorda che la legge di bilancio 2021 ha differenzia l’arco temporale in cui è possibile collocare i diversi trattamenti di integrazione con causale “COVID-19” -  

II periodo massimo di 12 settimane   richiedibile deve essere collocato :

  • nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
  • nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.

ma  va ricordato che "i periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 13, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo "

Inoltre la circolare precisa che "l’utilizzo del periodo massimo di trattamenti previsto (12 settimane) – da collocare nell’arco temporale sopra decritto - è possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati senza in alcun modo tenere conto i dati della effettiva fruizione

Aziende e  lavoratori  destinatari del nuovo periodo di trattamenti  per la causale “COVID-19”

L'accesso è consentito a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 31 dicembre 2020. Sarà quindi possibile richiedere tali periodi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda  per causale COVID-19.

L’articolo 1, comma 305, della legge n. 178/2020 stabilisce che i trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e CISOA trovino applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze al 1° gennaio 2021  ma considerato che , in taluni ambiti -come quello agricolo agricolo - le assunzioni a tempo determinato avvengono annualmente  e  in conseguenza della collocazione temporale del 1° gennaio 2021 (venerdì) e della successiva festività,  al fine di rendere maggiormente fruibili le misure,  i trattamenti  trovano applicazione - in tutti i settori di attività - ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 4 gennaio 2021.

Infine, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda  e di passaggio a impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività produttiva

Si ricorda che questo ammortizzatore è finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi.

La norma non modifica la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l’accesso all’intervento di CIGS . L'istituto sottollinea che:

  1.  l'ammissione resta subordinata, tra le altre condizioni, alla conclusione di un accordo stipulato presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in cui viene verificata la sostenibilità finanziaria 
  2.  che l’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale in commento avviene esclusivamente con pagamento diretto dell’Istituto ai lavoratori.

Questo l'indice completo  della circolare:

Premessa

1. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività in favore delle imprese che cessano l’attività produttiva

2. Proroga delle misure per il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center

3. Proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria

4. Proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica

5. Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: prestazioni integrative della cassa integrazione in deroga (CIGD)

6. Modifiche in materia di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale “COVID-19”

6.1 Destinatari del nuovo periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale “COVID-19”

6.2 Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui alla legge n. 178/2020

6.3 Modalità di richiesta delle 12 settimane previste dalla legge n. 178/2020

6.4 Caratteristiche e regolamentazione degli interventi di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario previsti dalla legge n. 178/2020

7. Aspetti contributivi

8. Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni

9. Domande di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)

9.1 Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

9.2 Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015

10. Trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD)

11.Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)

12. Termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)

13. Termini di trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)

14. Modalità di pagamento della prestazione

15. Risorse finanziarie

16. Istruzioni operative. Modalità di esposizione del conguaglio

17.Istruzioni contabili

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