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RICONGIUNZIONE CONTRIBUTI PROFESSIONISTI 2021 A TASSO ZERO

1 minuto, Redazione , 17/02/2021

Ricongiunzione contributi professionisti 2021 a tasso zero

Riepilogo regole per la ricongiunzione dei contributi dei professionisti: tasso zero per le domande presentate nel 2021

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Nella circolare  INPS 26/2021   pubblicata  il 16 febbraio 2021    l'Inps come ogni anno   riepiloga le istruzioni per il versamento degli oneri per la ricongiunzione  e comunica  il tasso  di interesse  aggiornato da applicare per i professionisti  in caso di rateazione degli oneri  da una gestione previdenziale  ad un altra ai fini della ricongiunzione in una sola posizione previdenziale ( come previsto dalla legge n. 45 del 5.3.1990)

Si ricorda che la ricongiunzione consente di unificare i contributi versati in Casse diverse, (tipicamente per i professionisti  i contributi possono essere stati versati nelle casse ordinistiche ed  in  altre gestioni INPS per i periodoi di lavoro precedenti all'iscrizione agli albi professionali) . Spesso si accompagna al riscatto degli anni di laurea :  se avviene in una gestione INPS in questo caso  il versamento puo essere rateizzato per una durata massima di 10 anni e senza alcun interesse ma nellla maggior parte delle gestioni  la rateazione non può  superare il momento di effettiva decorrenza della pensione.

La ricongiunzione puo essere gratuita o onerosa (da INPS verso le Casse private) ma in ques'ultimo caso è vantaggiosa perche consente di raggiungere prima i requisiti per la pensione. 

Nella circolare di ieri l'istituto precisa che dato che il tasso di variazione ISTAT nel 2020 è risultato negativo (pari allo 0,3%)  il tasso di interesse per la  ricongiunzione  per le domande presentate nel corso del 2021.  è pari a 0 

Negli allegati alla circolare vengono forniti tutti i coefficenti di applicare per il calcolo  in particolare vengono fornite:

  • le istruzioni per il corretto uso delle tabelle  (Allegato 1)
  •  la tabella I/2021, relativa all’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dello 0,0% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità (Allegato n. 2) e
  •  la tabella II/2021, relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione del debito al tasso annuo dello 0,0% (Allegato n. 3).

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