L'istante residente nel Regno Unito e iscritta all'AIRE con decorrenza dal 30 aprile 2016, è titolare di buoni fruttiferi postali decennali indicizzati all'inflazione, sottoscritti nel 2012 quando era residente fiscalmente in Italia.
Ella domanda se secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 che prevede la non imponibilità in Italia per:
- gli interessi,
- premi
- ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1,
percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, debba valere la residenza fiscale dell'intestatario al momento della riscossione o quella al momento dell'emissione dei titoli.
L'agenzia con Risposta a interpello n 109 del 15 febbraio 2021chiarisce che l'articolo 6, comma 1, primo periodo, del Dlgs n. 239 del 1996 prevede il regime di esenzione dall'applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi derivanti, tra gli altri, dai buoni postali fruttiferi, qualora percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, ossia in Stati inclusi nella white list di cui al DM 4 settembre 1996, e successive modifiche ed integrazioni.
Il Regno Unito, Paese in cui l'istante dichiara di essere residente, fa parte degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni di cui alla suddetta white list.
Tuttavia, con il decreto interministeriale 23 dicembre 1998, n. 511 è stato adottato il "Regolamento recante modalità applicative dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sui proventi dei buoni postali di risparmio" e in particolare
- il comma 3 dell'articolo 1 dispone che "Il regime di esenzione si applica solo nel caso in cui sia accertata la continuità del diritto fino dall'emissione del titolo"
- ed il successivo comma 4 che al "buono postale fruttifero non si applica un doppio regime fiscale"
Il medesimo comma 4 precisa, che qualora nel periodo di possesso del titolo mutano le condizioni in base alle quali è riconosciuto il diritto all'esenzione, tale diritto si esercita solo nel caso in cui l'attestazione di cui all'articolo 4 è acquisita dalla Poste italiane S.p.a. antecedentemente al verificarsi del mutamento.
Ai fini dell'applicazione del regime di esenzione Poste italiane S.p.A. acquisisce l'attestazione rilasciata dalle competenti autorità fiscali del Paese in cui il beneficiario degli interessi sui buoni postali fruttiferi ha la residenza, dalla quale risulti la sussistenza della residenza in un Paese cd. white list.
Tale attestazione può essere acquisita anche all'atto del pagamento, sempreché dalla stessa risulti specificamente che la condizione di essere residente in un Paese white list non sia variata durante tutto il periodo in cui il beneficiario degli interessi sia stato intestatario dei buoni postali fruttiferi.
Per questi motivi nel caso di specie Poste Italiane S.p.A. applicherà l'imposta sostitutiva sugli interessi derivanti dai buoni postali fruttiferi in oggetto, in quanto l'Istante, al momento dell'emissione di tali titoli, era residente in Italia.