Inversione contabile o reverse charge indica il meccanismo in base al quale l'onere dell'IVA non grava sull'emittente della fattura, cioè il normale soggetto passivo d'imposta, ma grava sul ricevente la fattura, cioè sull'acquirente/ commissionario.
Secondo tale meccanismo l'onere del versamento dell'IVA spetta quindi a colui che ha acquistato i beni o richiesto la prestazione di servizi.
Nella struttura normativa italiana esistono due tipologie di reverse charge.
- reverse charge "esterno" che coinvolge soggetti appartenenti a due territori statali differenti ( come nel caso di acquisti Intra o extra comunitari).
- reverse charge "interno" che coinvolge soggetti italiani ed operazioni interamente svolte sul territorio italiano, ma che per loro natura si presterebbero a facili meccanismi di evasione dell'IVA, divenendo quindi necessario invertire i ruoli di colui che liquida e versa il tributo. In questo caso le casistiche di reverse charge interno sono tassativamente elencate dall'art. 17 e dall'art. 74, DPR 633/72.
A livello documentale il reverse charge si manifesta attraverso il meccanismo dell'integrazione/autofatturazione, a seconda dei casi e l'effetto tangibile consiste nella:
- registrazione dell'acquisto, la cui fattura viene ricevuta senza IVA, avendo cura di registrare l'imponibile dell'operazione e la relativa IVA nel registro degli acquisti. La detraibilità dell'IVA segue le regole del principio di inerenza (operazioni inerenti l'attività avranno IVA detraibile, quelle non inerenti saranno caratterizzate da un'IVA indetraibile).
- contestualmente, registrazione fra le vendite dell'operazione costituita da imponibile ed IVA al fine di regolare l'obbligo di versamento dell'IVA (a questo punto se l'iva registrata fra gli acquisti è detraibile, l'effetto sarà quello di rendere neutrale l'operazione dal punto di vista dell'imposta sul valore aggiunto, mentre, se l'IVA in acquisto è considerata indetraibile, l'effetto sarà quello di generare un maggiore versamento corrispondente all'obbligo gravante sull'acquirente/cessionario di liquidare l'imposta (inversione contabile, appunto).
Il fisco necessita di avere contezza di tali operazioni di reverse charge interno ed esterno, ragion per cui occorre compilare nella maniera idonea la dichiarazione IVA avendo cura di indicare le corrette casistiche nella modulistica.
La compilazione avviene nel seguente modo.
Dopo avere effettuato le registrazioni in contabilità, al momento della compilazione della dichiarazione IVA sarà necessario estrapolare le varie casistiche di inversione contabile. Trattandosi di acquisti, essi verranno indicati in due modi diversi sia in funzione del fatto che si tratti di reverse charge interno od esterno, sia in funzione della detraibilità o meno dell'IVA.
Acquisti in inversione contabile interna (artt. 17 e 74, DPR 633/72)
- acquisti con IVA detraibile andranno indicati nel quadro VF in corrispondenza della relativa aliquota.
- acquisti con IVA indetraibile andranno indicati, al netto dell'imposta, nel rigo VF20.
Acquisti in inversione contabile esterna (ad es. acquisti intracomunitari, importazioni o acquisti ex art. 71, DPR 633/72, cioè acquisti da San Marino e Città del Vaticano), verranno indicati rispettivamente nei righi VF26, campi da 1 a 5. L'iva indetraibile relativa a tali acquisti sarà indicata sempre nel rigo VF20.
L'evidenza del reverse charge in dichiarazione IVA
Come dare indicazione dalle venuta inversione contabile?
Sia nel caso di reverse interno che in quello di reverse esterno, se in contabilità la manifestazione dell'inversione si pone in essere registrando l'acquisto sia fra gli acquisti, giustamente che fra le vendite, in dichiarazione IVA l'operazione non deve essere inserita nel quadro VE relative alle vendite (ciò per non sfalsare il dato del volume d'affari reperibile da rigo VE50) ma deve essere indicata nel quadro VJ, righi da 1 a 18. Ciò in funzione della casistica verificarsi nell'anno.
Essendo tale quadro, un quadro di calcolo, l'ammontare dell'iva indicata concorrerà al montante dell'iva a debito da riportare nel quadro VL di determinazione dell'imposta.
Il quadro VJ della dichiarazione IVA deve essere compilato per dichiarare acquisti o importazioni di beni o servizi per le quali l’assolvimento dell’imposta si realizza mediante il metodo della cosiddetta “inversione contabile” o “reverse charge”, cioè con imposta dovuta dal cessionario o committente.
Restano escluse da quadro VJ tutte quelle operazioni che materialmente non sono considerate "acquisti" propriamente detti (poiché non rappresentano effettivamente un acquisto o perché pur essendo considerate tali non sono espressamente richiamate alla compilazione del quadro VJ dalle istruzioni) .
Ad esempio:
- autofatture per acquisti da agricoltori esonerati (art. 34, comma 6);
- autofatture per omaggi (C.M. 27 aprile 1973, n. 32); .
- autofatture per regolarizzazione della situazione di superamento del plafond disponibile nel caso degli esportatori abituali
La ripartizione degli acquisti nel quadro VJ
Le casistiche che transitano nel quadro VJ sono:
- VJ1 - Acquisti di beni provenienti da san marino e dal vaticano
- VJ2- Estrazione di beni da depositi iva (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)
- VJ3 - Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti (art. 17, comma 2)
- VJ4 - Vendita di titoli di viaggio (art. 74, comma 1, lett. e)
- VJ5 - Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio (art. 74-ter, comma 8)
- VJ6 - Acquisti all’interno di rottami e simili (art. 74, commi 7 e 8, e art. 35 d.l. n. 269/03)
- VJ7 - Acquisti di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)
- VJ8 - Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (Art. 17, comma 5)
- VJ9 - Acquisti intracomunitari di beni e servizi (art. 46, comma 1, d.l. n. 331/93)
- VJ10 - Importazioni di rottami senza pagamento dell’iva in dogana (art. 74, commi 7 e 8, e art. 35 d.l. n. 269/2003)
- VJ11 - Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell’iva in dogana (art. 70, comma 5)
- VJ12 - Acquisti di prestazioni di servizi eseguite in subappalto nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a), dpr n. 633/1972)
- VJ13 - Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis), dpr n. 633/72)
- VJ14 - Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b), dpr n. 633/72) - solo da parte di chi ne fa specifico commercio. Sono pertanto esclusi gli acquisti effettuati dai consumatori finali, anche in qualità di titolari di p. Iva.
- VJ15- Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c), dpr n. 633/72)
- VJ16 - Acquisti di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti (art. 17, comma 6, lett. a)-ter)
- VJ17 - Acquisti di beni e servizi nel settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater)
- VJ18 - Acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni (comma 1 dell’art. 17-ter)