Già alla fine del 2020 l’amministrazione finanziaria, con una serie di risposte ad istanze di interpello aveva confermato la possibilità di accesso al superbonus da parte di un non residente che possiede immobili sul territorio italiano (in merito si vedano le Risposte nn. 596, 597, 601 e 602 del 17 dicembre 2020).
Nuovamente nel 2021, il fisco torna a chiarire i concetti base della questione "superbonus e non residenti sul territorio italiano" con la Risposta n 60 del 28 gennaio 2021.
Le regole base che permettono a tali soggetti di accedere alla maxi agevolazione sono le seguenti:
- possesso sul territorio italiano di un immobile ad uso abitativo.
- esecuzione dei lavori fra quelli elencati dall'art. 119, DL 34/2020.
Conseguentemente il non residente che effettua lavori su detti immobili può anche scegliere fra le diverse alternative di fruizione dell'agevolazione:
- Operare la detrazione del 110% in dichiarazione dei redditi in 5 anni (4 anni per i lavori effettuati nel 2022), anche se tale soluzione potrebbe essere non facilmente percorribile in quanto solitamente il contribuente non residente possiede redditi insufficienti a generare un'imposta lorda dalla quale detrarre le somme oggetto del 110%.
- Cedere la detrazione ad un terzo soggetto (art. 121, DL 34/2020).
- Richiedere lo sconto in fattura al fornitore delle opere da superbonus (art. 121, DL 34/2020).
Oggetto della Risposta n. 60/2021
La contribuente, proprietaria in Italia esclusivamente di un’abitazione sulla quale intende effettuare alcuni lavori ammessi all’agevolazione del 110%, chiede se, in qualità di non residente, possa optare per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, sebbene sia titolare solo del reddito relativo all'immobile su cui si effettueranno gli interventi agevolabili.
La risposta dell'agenzia delle entrate
L’Agenzia richiamando, come più volte fatto, la Circ. 24/E/2020 chiarisce l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione fiscale, osservando che la contribuente, quale proprietario di un’abitazione in Italia, è titolare del relativo reddito fondiario e, pertanto, allo stesso non è precluso l'accesso al Superbonus. Tale accesso è subordinato al fatto che
- sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla norma
- inoltre, la mancanza (o insufficienza) di un'imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, permette la fruizione di una delle modalità alternative previste dall’art. 121, DL 34/2020.
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Per un caso particolare in cui non spetta leggi Superbonus e non residenti: il “no” del fisco in un caso particolare