Qualora il contribuente, titolare di partita IVA venga a mancare nell'arco dell'anno, restano ovviamente sospesi alcuni adempimenti che gli eredi possono decidere o meno prendersi in carico, in funzione delle loro scelte di accettare o meno l’eredità.
Dal punto di vista IVA, ai sensi dell’art. 35-bis, DPR 633/72, gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate dal contribuente deceduto e non assolti negli ultimi quattro mesi prima del decesso, compresa quindi la presentazione della dichiarazione annuale, possono essere adempiuti dagli eredi entro i sei mesi successivi a tale evento.
La c.d. successione ereditaria in ambito IVA comporta, pertanto, la volontà o meno degli eredi di intraprendere due strade:
- non proseguire l’attività, pur accettando l’eredità, ma scegliendo di fatto di cessare la posizione del defunto chiudendone la P. IVA.
- proseguire l’attività del defunto, sostituendosi ad esso nella qualità di imprenditore (uno o tutti gli eredi).
Nella seconda situazione non si tratta solo di adempiere agli obblighi in nome e per conto del contribuente deceduto, si tratta anche di intervenire in prima persona con la eventuale decisione di proseguire la sua attività.
Considerata la premessa iniziale, si possono verificare due situazioni distinte in funzione del momento del decesso.
SITUAZIONE N. 1 - Contribuente è deceduto durante il 2020
– Non prosecuzione dell’attività IVA. Nel caso in cui l’erede o gli eredi non abbiano proseguito l’attività del contribuente deceduto devono presentare la dichiarazione per conto di quest’ultimo riportando nel riquadro dichiarante i propri dati e indicando il codice carica 7 (erede); si tratterà in questo caso di una sola formalità, fra le tante, di presentare la dichiarazione IVA in nome e per conto del de cuius.
– Prosecuzione dell’attività IVA. Nel caso in cui l’erede o gli eredi abbiano proseguito l’attività del contribuente deceduto la dichiarazione deve essere presentata secondo le modalità che seguono, cioè si segue la regola delle operazioni straordinarie ove un soggetto si sostituisce all'altro nell'attività (ad esempio in caso di fusione per incorporazione).
Infatti in caso di prosecuzione dell'attività da parte degli eredi il soggetto deceduto è di fatto sostituito da essi, ciò comporta che la dichiarazione IVA deve essere presentata unicamente dagli eredi, avendo cura di evidenziare, in un modulo separato ma comunque incluso nella loro dichiarazione IVA, le operazioni intervenute dal 1 gennaio al momento del decesso, così composte.
Pertanto, il soggetto prosecutore dell'attività del de cuius deve presentare il modello composto dal frontespizio e da due moduli:
- nell’unico frontespizio devono essere indicati la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA del soggetto che si sostituisce al de cuius;
- nel modulo relativo agli eredi che proseguono l’attività (modulo n. 01) devono essere compilati tutti i quadri inerenti la propria attività proseguita riportando i dati delle operazioni effettuate dallo stesso soggetto nel corso dell’anno 2020, compresi anche i dati relativi alle operazioni effettuate dal soggetto defunto nella frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuto il decesso.
- nel modulo relativo al defunto devono essere compilati tutti i quadri inerenti l’attività posta in essere dallo stesso comprendendo i dati relativi alle operazioni effettuate fino all’ultimo mese o trimestre conclusosi anteriormente alla data del decesso.
ESEMPIO
X viene a mancare il 25/5/2020. La sua periodicità IVA è trimestrale.
L’unico erede Y prosegue l’attività dal 26/5/2020.
Y presenterà la Dichiarazione IVA/2021 relativa all’anno 2020 componendola nel seguente modo.
- frontespizio ove compaiono tutti i dati di Y (erede).
- modulo n. 1 ove verranno inserite tutte le operazioni poste in essere da Y (erede) a partire dal 26/5/2020 + tutte le operazioni poste in essere da X (de cuius) nel trimestre non ancora concluso al momento del decesso (cioè secondo trimestre, da aprile fino al 25/5/2020).
- modulo n. 2, ove verranno indicate tutte le operazioni poste in essere da X (de cuius) nei trimestri completi prima del suo decesso (in questo caso solo il primo trimestre gennaio-marzo 2020).
SITUAZIONE N. 2 - Contribuente deceduto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di presentazione della dichiarazione IVA.
In tale ipotesi poiché l’attività è stata svolta per l’intero anno d’imposta 2020 dal contribuente deceduto, l’erede o gli eredi devono presentare la dichiarazione per conto di quest’ultimo riportando nel riquadro riservato al dichiarante i propri dati e indicando il codice carica 7. In questo caso le nozioni esposte nella SITUAZIONE n. 1 verranno ovviamente rimandate all’anno di imposta 2021.
SITUAZIONE N. 3 - Contribuente deceduto dopo la data di presentazione della dichiarazione IVA. Nessun accorgimento è da mantenere in questo caso poichè il de cuius avrà provveduto personalmente o per mezzo di un intermediario alla presentazione della dichiarazione IVA. ferma anche in questo caso rimane la volontà o meno degli eredi di proseguirne l’attività nel 2021 ponendo in essere le varie ipotesi previste dalla SITUAZIONE n. 1.