Il Decreto Ristori 137 2020 aveva ampliato l'esonero contributivo, con ulteriori 4 settimane per le aziende che rinunciano all'utilizzo della cassa integrazione dopo averne beneficiato nel mese di giugno 2020.
Si tratta dello stesso meccanismo già previsto dal decreto Agosto.
Con la circolare 24 pubblicata l'11 febbraio 2021, l'inps inquadra l'agevolazione con tutte le istruzioni ooperative ma precisa che l'esonero non è ancora effettivamente fruibile in quanto manca l'approvazione delle Commissione europea prevista dalla norma istitutiva.
Di seguito vediamo in sintesi le indicazioni dell'INPS sui requisiti e le condizioni , in attesa di ulteriori indicazioni sulle modalità di utilizzo nei flussi Uniemens , che arriveranno solo dopo l'approvazione di Bruxelles .
Requisiti e condizioni per l'esonero contributivo 2021
Sono interessati:
- datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che abbiano già fruito, nel mese di giugno 2020, dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga per coronavirus
- ai quali siano stati autorizzate anche le ulteriori 9 settimane previste dal decreto legge 104 2020 (anche se si è optato per l'esonero contributivo alternativo. Su questo la circolare annuncia ulteriori indicazioni
- appartenenti ai settori con codici ATECO indicati nel dpcm 324.10.2020
Sono esclusi settore agricolo e pubblica amministrazione.
I datori di lavoro devono essere in regola con le norme a tutela del lavoro e dell'assicurazione obbligatoria (regolarità contributiva, assenza di violazioni in tema di sicurezza, rispetto della normativa contrattuale)
La scelta puo essere effettuata anche in forma parziale ovvero per alcune unità produttive cassa integrazione e per altre sgravio contributivo .
Resta confermato che l'utilizzo dell'esonero o della cig comporta il blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo fino al 31 gennaio 2021.
Il calcolo dell'esonero alternativo alla CIG
Come per il 2020 l'importo che verrà agevolato corrisponde alla contribuzione a carico del datori di lavoro in relazione alle ore di integrazione salariale fruite anche parzialmente nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Il beneficio può essere fruito, fino al 31 gennaio 2021, per un periodo massimo di quattro settimane e deve essere riparametrato e applicato su base mensile ed è cumulabile con altre agevolazioni in vigore.