Il CCNL UGL Assodelivery deve essere disapplicato. Lo afferma Tribunale di Bologna nell'ordinanza del 30 giugno 2021, sottolineando che il sindacato firmatario manca del requisito della rappresentatività.
Il contratto nazionale era stato firmato da Assodelivery e Ugl rider il 15 settembre 2020. e prevedeva l’interruzione del rapporto di lavoro con i ciclofattorini che non aderivano. Su questo CGIL ha presentato ricorso contro Deliveroo , che applica il contratto in questione, per un fattorino licenziato appunto dopo la mancata adesione al sindacato.
Per il combinato disposto degli articoli 2 e 47 quater del decreto legislativo 81/2015, afferma il Tribunale di Bologna, condizione essenziale per l’applicabilità degli accordi collettivi nazionali è che siano stipulati da sigle sindacali «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale», mentre Ugl rider non possiede tale requisito.
Viene anche precisato che la prestazione dei riders ricade nello schema della collaborazione continuativa organizzata attraverso piattaforme digitali, alla quale si applica, alla luce dell’articolo 2, comma 1, del Dlgs 81/2015, la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato, tutelato comunque in materia di attività sindacale dall’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori .
Sullo stesso tema era stato già emanato su un caso analogo, qualche mese fa un Decreto del Tribunale di Firenze , di segno diametralmente opposto Era stato in quel caso respinto il ricorso di CGIL per condotta antisindacale sempre contro Deliveroo. Il giudice fiorentino non aveva ritenuto di valutare la condotta dell'azienda come antisindacale né era entrato nel merito del contratto citato in quanto a monte ha giudicato inapplicabile la tutela della legge 300/1970, che consente la rappresentanza da parte dei sindacati. Il giudice di Firenze aveva riaffermato infatti quanto già emerso in precedenti sentenze (Cassazione) e cioè che i riders non sono lavoratori subordinati ma autonomi a cui si applica la disciplina del lavoro parasubordinato .
La società Deliveroo ha annunciato appello ricordando appunto le conclusioni diverse raggiunte dal decreto di Firenze e sottolineando che il giudice di Bologna non ha fornito motivazioni per il giudizio di scarsa rappresentatività del contratto.
Ricordiamo che il decreto legge 101/2019 ha regolamentato la materia attribuendo a queste figure un inquadramento parasubordinato che lascia spazio alla contrattazione collettiva . Ha previsto pero come requisito minimo che dal 3 novembre 2020 le società del food delivery non possono piu retribuire i riders a cottimo (ossia in base alle consegne effettuate) ma devono garantire un compenso minimo orario parametrato ai minimi previsti dai contratti collettivi dei settori affini. Sono previste le tutele INAIL contro gli infortuni per le quali sono state fornite le istruzioni operative il 23 gennaio 2020.