Entro il 28 febbraio 2022 i soggetti che hanno intrapreso nel 2021 una nuova attività d’impresa in regime fiscale forfettario per la quale intendono beneficiare nel 2021 del "regime contributivo agevolato" devono comunicare la propria adesione, come prescritto nella circolare Inps n. 29/15, paragrafo 3, tramite la compilazione del modello telematico appositamente predisposto all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo internet: www.inps.it – Servizi Online – Elenco di tutti iservizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L. 190/2014 – Adesione. Riepiloghiamo di seguito i principali aspetti dela regime agevolato per i forfettari
Regime contributivo agevolato forfettari artigiani e commercianti
Si ricorda che il regime fiscale forfetario isituito dalla L. 190/2014, prevede per gli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti che svolgono attività di impresa, con ricavi non superiori a 65mila euro un sistema di maggior favore anche in ambito previdenziale, chiamato "regime contributivo agevolato".
L’agevolazione consiste in una riduzione della contribuzione pari al 35%, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente.
I soggetti che hanno intrapreso nel 2021 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2022 del regime agevolato, devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del prossimo lunedi 28 febbraio 2022 .
Chi ha già aderito l'anno scorso non deve rinnovare l'opzione : il contributivo agevolato si applicherà nel 2022 infatti ai soggetti già beneficiari ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2022, a meno che non ne abbiano fatta espressa rinuncia.
Anche la rinuncia, nelcaso si verifichi uno scostamento dalla soglia di ricavi prevista , va effettuata entro il 28 febbraio 2022.
Incompatibilità con la riduzione contributiva pensionati
I soggetti che si avvalgono del regime contributivo agevolato non possono usufruire anche della riduzione contributiva del 50% per i soggetti titolari di trattamento pensionistico presso le Gestioni INPS con più di 65 anni (art. 59 comma 15 della L. 449/1997).
Nella circolare 29/2015 l'INPS ha chiarito che, la riduzione contributiva del 50% potrà essere nuovamente accordata nel caso in cui il titolare di pensione, over 65, esca dal regime agevolato. In tal caso il beneficio sarà concesso con decorrenza dalla data di ripristino del regime ordinario, previa presentazione di specifica richiesta.
Regime agevolato e accredito ai fini previdenziali
Vale la pena segnalare che il versamento di contributi ridotti comporta comunque anche un ridotto accredito ai fini previdenziali , come per la Gestione separata Lo prevede infatti l'art. 2 comma 29 della legge 335/1995 di riforma del sistema pensionistico, citato nella norma istitutiva del regime forfettario, che recita: "Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito 8...) In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata."
Questo significa in sostanza che se i contributi complessivamente versati , per effetto della riduzione non raggiungono il minimale previsto non si avrà diritto all'attribuzione di un anno di contributi ai fini della pensione ma solo al numero di mesi che risultano coperti dall'importo ridotto . Considerando solo la riduzione del 35% del minimale si ha un valore di 7 mesi di contribuzione valida invece che 12 .
Quindi andra valutato, specialmente in un ottica di lungo termine se la richiesta di riduzione è conveniente, sulla base della situazione soggettiva del contribuente (contribuzione complessiva, anche sulla quota eccedente, età, prospettiva di eventuali versamenti volontari ecc.)