L’Inail ha riepilogato nella circolare n. 5 del 4 febbraio 2021, la normativa e la prassi sulle prestazioni dovute dall'INAIL per IL recupero dell’integrità psico-fisica degli infortunati e dei tecnopatici per cause di lavoro. Inoltre fornisce in allegato il nuovo elenco ampliato, delle specialità farmaceutiche e dei dispositivi medici rimborsabili.
La circolare rIcorda infatti che l'Art 38 della costituzione attuato dal comma 5-bis1 dell’articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, afferma espressamente il diritto degli infortunati e dei tecnopatici a tutte le cure necessarie per il recupero dell’integrità psico-fisica, senza oneri a loro carico. La norma in questione, dunque, legittima il rimborso, da parte dell’Istituto, delle spese per prestazioni sanitarie sostenute dagli assistiti Inail, con la sola condizione che tali prestazioni siano riconosciute necessarie dai medici dell’Inail stesso, ai fini del miglioramento dello stato psico-fisico in relazione alla patologia.
Va premesso che sono destinatari di tali prestazioni gli assistiti INAIL (compresi i dipendenti delle Amministrazioni statali e i marittimi) che si trovino nello stato di inabilità temporanea assoluta e quelli che abbiano avuto il riconoscimento di postumi stabilizzati di qualsiasi grado.
La circolare, che abroga e sostituisce le precedenti , precisa che sono rimborsabili le spese sostenute per l’acquisto di specialità farmaceutiche, da parte dei lavoratori infortunati e/o affetti da malattia professionale, a condizione che tali prestazioni siano riconosciute necessarie dai medici Inail per il recupero dell’integrità psico-fisica in relazione alla patologia originata dall'infortunio o malattia professionale .
La circolare, inoltre, indica i presupposti per il rimborso, definisce le modalità operative per sanare eventuali errori e descrive la procedura da seguire per la richiesta.
Sono allegati alla circolare :
- il modello di richiesta di rimborso
- il nuovo elenco dei medicinali ammessi al rimborso, incrementato di 10 specialità farmaceutiche (Allegato 1), articolato in 3 tabelle con l’elenco delle specialità farmaceutiche aggregate secondo l’ordine di codice Inail (tabella A), l’elenco disposto in ordine alfabetico (tabella B), l’elenco con le specialità raggruppate per distretti anatomici e apparati (tabella C).
Viene precisato comunque che possono essere ammessi al rimborso i farmaci indicati per la patologia d’origine professionale, che, pur se non espressamente ricompresi nel predetto elenco, abbiano gli stessi effetti farmacologici.
Le nuove indicazioni si applicano a prescindere dalla data dell’evento, alle richieste di rimborsi per farmaci prescritti e acquistati dal momento della sua pubblicazione ( 4 febbraio 2021) .
Si ricorda infine che il termine prescrizionale del diritto al rimborso dei farmaci è di dieci anni e decorre dalla data riportata sullo scontrino comprovante l’acquisto del farmaco.