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ACCORDI COLLETTIVI DI ESODO O REVOCA LICENZIAMENTO: ISTRUZIONI INPS

1 minuto, Redazione , 09/02/2021

Accordi collettivi di esodo o revoca licenziamento: istruzioni INPS

Nuovo codice Uniemens e istruzioni sui contributi nei casi di accordo collettivo di esodo o di revoca del licenziamento per COVID (DL Agosto e l.178/2020). Messaggio INPS 528 2021.

Ascolta la versione audio dell'articolo


Il decreto Agosto aveva previsto alcuni casi particolari di interruzione del rapporto di lavoro in deroga al blocco dei licenziamenti introdotto inizialmente dal decreto Cura italia e successivamente prorogato dai successivi decrerti legge emergenziali e  anche dalla recente legge di bilancio ( legge 178-2020) .

 L'INPS fornisce ora con il Messaggio n. 528 del 5 febbraio 2021, alcuni chiarimenti in merito ad adempimenti a carico dei datori di lavoro e al versamento dei contributi previdenziali nei casi di appunto di :

  •  risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e
  • di revoca del licenziamento.

1 - Nei casi di risoluzioni consensuali  a seguito di accordi collettivi stipulati con le RSA RSU  intervenute  a decorrere 15 agosto 2020:

  •   queste  devono essere esposte all'interno del flusso Uniemens con il nuovo codice Tipo cessazione "2A".  I datori di lavoro che abbiano utilizzato un codice Tipo cessazione diverso  dovranno procedere alle necessarie correzioni, secondo le consuete modalità. 
  • Tenuto conto che le norme prevedono che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro “è comunque riconosciuto il trattamento  NASPI e  quindi il datore di lavoro è tenuto al versamento del c.d. ticket di licenziamento (per il calcolo l'istituto rimanda alla  circolare n. 40/2020). Si ricorda che il contributo, interamente a carico del datore di lavoro, deve essere versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro.

2 -  nei casi di revoca dei licenziamenti   per l'accesso a trattamenti di integrazione salariale nel periodo 15 agosto - 13 ottobre 2020,  i datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria devono versare al predetto Fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore a decorrere dalla data del licenziamento revocato e durante il periodo di integrazione salariale entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella di pubblicazione del messaggio, senza applicazione di ulteriori oneri (quindi entro il 31.3.2021)

Da sottolineare infine che a seguito della revoca, viene meno l’obbligo del datore di lavoro di versamento del c.d. ticket di licenziamento. Pertanto, i datori di lavoro che hanno già provveduto avranno diritto al recupero dell’importo versato tramite la  consueta procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

 

Tag: UNIEMENS / LUL ADEMPIMENTI UNIEMENS / LUL ADEMPIMENTI LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EMERGENZA CORONAVIRUS- GREEN PASS EMERGENZA CORONAVIRUS- GREEN PASS

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