Il decreto Agosto aveva previsto alcuni casi particolari di interruzione del rapporto di lavoro in deroga al blocco dei licenziamenti introdotto inizialmente dal decreto Cura italia e successivamente prorogato dai successivi decrerti legge emergenziali e anche dalla recente legge di bilancio ( legge 178-2020) .
L'INPS fornisce ora con il Messaggio n. 528 del 5 febbraio 2021, alcuni chiarimenti in merito ad adempimenti a carico dei datori di lavoro e al versamento dei contributi previdenziali nei casi di appunto di :
- risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e
- di revoca del licenziamento.
1 - Nei casi di risoluzioni consensuali a seguito di accordi collettivi stipulati con le RSA RSU intervenute a decorrere 15 agosto 2020:
- queste devono essere esposte all'interno del flusso Uniemens con il nuovo codice Tipo cessazione "2A". I datori di lavoro che abbiano utilizzato un codice Tipo cessazione diverso dovranno procedere alle necessarie correzioni, secondo le consuete modalità.
- Tenuto conto che le norme prevedono che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro “è comunque riconosciuto il trattamento NASPI e quindi il datore di lavoro è tenuto al versamento del c.d. ticket di licenziamento (per il calcolo l'istituto rimanda alla circolare n. 40/2020). Si ricorda che il contributo, interamente a carico del datore di lavoro, deve essere versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro.
2 - nei casi di revoca dei licenziamenti per l'accesso a trattamenti di integrazione salariale nel periodo 15 agosto - 13 ottobre 2020, i datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria devono versare al predetto Fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore a decorrere dalla data del licenziamento revocato e durante il periodo di integrazione salariale entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella di pubblicazione del messaggio, senza applicazione di ulteriori oneri (quindi entro il 31.3.2021)
Da sottolineare infine che a seguito della revoca, viene meno l’obbligo del datore di lavoro di versamento del c.d. ticket di licenziamento. Pertanto, i datori di lavoro che hanno già provveduto avranno diritto al recupero dell’importo versato tramite la consueta procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).