La Legge n° 3 del 2012 recentemente modifcata dall’art. 4-ter del Decreto-Legge n° 137 del 2020 (il c.d. “Decreto ristori ominibus”, convertito in Legge n° 176 del 2020), disciplina, agli artt.da 6 a 16, le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento che possiamo definire paraconcorsuali.
La crisi da sovraidebitamento è quella definita di perdurante o definitivo squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina:
- la rilevante difficoltà
- ovvero la definitiva incapacità
di adempiere con regolarità le proprie obbligazioni.
Parliamo cioè di insolvenza, ossia l’incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni da parte:
- delle imprese che non sono soggette al fallimento ed alle altre procedure concorsuali,
- da parte del consumatore, “la persona fisica che agisce (acquistando per sé o per altri beni o servizi) per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale (cioè lavorativa, sia autonoma che dipendente) eventualmente svolta” (ai sensi della lettera a) dell’art. 3 del Decreto Legislativo n° 206 del 2005 (il “Codice del consumo”)
- da parte degli enti privati senza scopo di lucro (art. 6° e 7°, 2° comma, lettera a della Legge n° 3 del 2012: queste norme parlano genericamente di “debitore” non soggetto al fallimento, compreso il consumatore, per cui deve intendersi incluso anche l’ente privato non profit).
Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (definite procedure paraconcorsuali) sono tre:
- l’accordo di composizione delle crisi da sovra indebitamento
- il piano del consumatore
- la liquidazione del patrimonio del debitore.
La liquidazione del patrimonio è alternativa alle prime due ma ha le stesse finalità.
Per quanto riguarda la figura del consumatore è bene sottolineare che se è anche:
- un socio di una società in nome collettivo (Snc)
- o un socio accomandatario di una società in accomandita semplice o per azioni (Sas o Sapa),
quindi è illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali, può essere soggetto alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento solo per i debiti estranei a quelli della società.
E' bene sottolineare che l’avvio di una procedura concorsuale che riguardi queste società e, di conseguenza, i loro soci illimitatamente responsabili, rende inammissibili le procedure previste dalla Legge 3/2012 e l’accordo di composizione della crisi di sovraindebitamento di una di queste società (se è una piccola impresa non soggetta al fallimento) produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
Per analogia queste norme valgano anche per i soci di società semplici che pure sono illimitatamente responsabili per le obbligazioni della società, a meno che tale società non svolga attività agricola e quindi, per tale motivo, non sia soggetta al fallimento.
IMPRESE e PROFESSIONISTI
Le piccole imprese individuali o collettive (società di persone, di capitali o cooperative, comprese le cooperative sociali) a cui si applicano queste procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento sono quelle che NON possono essere assoggettate alle procedure concorsuali, vale a dire quelle che presentano tutte e tre queste caratteristiche:
- hanno avuto, negli ultimi tre anni (esercizi) o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un totale annuo dell’attivo dello stato patrimoniale inferiore od uguale a 300.000 Euro (per ogni anno e non in media per tre anni);
- hanno realizzato ricavi lordi, cioè un fatturato complessivo negli ultimi tre anni (esercizi) o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, per un ammontare annuo inferiore od uguale a 200.000 Euro riteniamo IVA esclusa) (idem sopra);
- hanno un ammontare totale di debiti, anche non scaduti, inferiore od uguale a 500.000 Euro (dati dal totale dei debiti dello stato patrimoniale)
Non sono soggette a fallimento anche le imprese agricole (a prescindere dagli indicatori dell’art. 1° della Legge Fallimentare suddetti) perciò ad esse si possono applicare le procedure paraconcorsuali previste dalla Legge 3/2012, come confermato dal comma 2°-bis dell’art. 7 della Legge 3/2012.
Lo stesso vale per i lavoratori autonomi, dato che anche questi possono ritrovarsi in una situazione di sovra indebitamento e nessuna norma della Legge 3/2012 li esclude dall’applicazione delle procedure da essa previste.
Nella tabella di riepilogo si riportano le procedure applicabili per categoria
TIPOLOGIA DI DEBITORE | PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO |
CONSUMATORE (persona fisica che acquista beni o servizi per scopi estranei alla sua attività professionale) e FAMIGLIA (di cui uno o più membri possono essere imprenditori individuali non soggetti al fallimento o lavoratori autonomi) | 1) accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (cioè di ristrutturazione e soddisfazione dei debiti); 2) piano del consumatore (stessi contenuti); 3) liquidazione del patrimonio. |
IMPRESA NON SOGGETTA AL FALLIMENTO (imprese agricole e piccole imprese individuali o societarie ex art. 1° della Legge Fallimentare, anche in forma di società cooperativa) E LAVORATORE AUTONOMO | 1) accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (cioè di ristrutturazione e soddisfazione dei debiti); 2) liquidazione del patrimonio. |
ENTE PRIVATO SENZA SCOPO DI LUCRO od ENTE NON COMMERCIALE (associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione, comitato) (anche se in possesso della qualifica di ONLUS o di Ente del terzo settore non commerciale) | 1) accordo di composizione della crisi di sovraindebitamento (cioè di ristrutturazione e soddisfazione dei debiti). La liquidazione del patrimonio prevista dalla Legge 3/2012 non può essere utilizzata da queste organizzazioni perché per esse la legge prevede una apposita procedura di liquidazione agli artt. 11 – 21 delle Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile (questa disciplina è prevista per le persone giuridiche, ma si applica per analogia anche agli enti di fatto, cioè quelli senza personalità giuridica) |
Per accedere a una delle procedure suddette è necessario che il debitore sia assistito da un organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC).
L'OCC è una istituzione, imparziale ed indipendente, che
- fornisce informazioni sul sovraindebitamento
- valuta le richieste di chi vuole attivare la procedura
- nomina i gestori delle crisi.
Solo gli enti pubblici iscritti all'apposito registro possono fornire il servizio e possono farlo solo nel proprio territorio di competenza.
Tali organismi sono disciplinati dall’art. 15 della Legge in esame, attuato dal Decreto del Ministero della Giustizia n° 202 del 2014, che ha istituito il registro in cui gli organismi devono iscriversi.
Lo stesso decreto ha inoltre disciplinato:
- i requisiti e le modalità per l’iscrizione,
- la formazione e la gestione dell’elenco degli iscritti
- la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono ad una delle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (art. 1° del D.M. 202/2014).
L’art. 15 della Legge 3/2012 prevede che tali organismi possono essere costituiti dagli enti pubblici che diano adeguate garanzie di indipendenza e di professionalità
Insieme alla domanda di iscrizione nel registro gli organismi devono depositare presso il Ministero anche il loro regolamento di procedura.
In particolare, gli organismi di mediazione costituiti dalle Camere di Commercio, dagli Ordini Professionali degli avvocati, dei commercialisti e dei notai ed il Segretariato sociale di cui all’art. 22, comma 4°, lettera a), della Legge n° 328 del 2000 sono iscritti di diritto, previa soltanto la presentazione di una domanda, in questo registro.