Non rileva la destinazione abitativa per lavori eseguiti su immobili appartenenti, a vario titolo, alle fondazioni.
Nella pratica, qualunque sia l’immobile le fondazioni, e altri soggetti meglio delineati nel seguito, possono accedere alla maxi-detrazione del 110% senza dover rispettare il vincolo della residenzialità dell’immobile.
Vediamo la richiesta presentata dal contribuente
La Risposta 64 del 28 gennaio 2021 si occupa della seguente situazione:
- una fondazione è iscritta all’anagrafe delle onlus,
- possiede a vario titolo (nuda proprietà, piena proprietà e diritto di superficie) alcuni immobili fra i quali alcuni ad uso non abitativo, A2, B1, B2 e C6, i quali vengono utilizzati per lo svolgimento dell’attività istituzionale della stessa.
- la fondazione in questione intende effettuare lavori che possono accedere alla detrazione del 110% e ritiene di poter beneficiare in funzione di essi della maxi detrazione e conseguentemente di poter cedere, ai sensi dell’art. 121, la detrazione stessa.
L’agenzia delle entrate risponde
In merito all’istanza presentata, il fisco ritiene ammissibile che ai sensi dell’art. 119, co. 9, lett. d-bis) non sia necessario il requisito della “residenzialità” per gli immobili oggetto di lavori da superbonus effettuati nel particolare da:
- ONLUS
- APS (ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE)
- ODV (ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO)
iscritte negli appositi registri istituiti negli anni dalle varie legge in materia di ETS.
L’argomento è stato chiarito dal provvedimento di prassi n. 24/2020.
Tali soggetti non hanno limiti di spesa, dunque il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile, a patto che i lavori siano effettuati sull'intero edificio o sulle singole unità immobiliari. Considerato che la Fondazione rientra tra i soggetti beneficiari (articolo 119, comma 9, lettera d-bis del decreto “Rilancio”), l’Agenzia ritiene che la stessa potrà accedere al Superbonus ed esercitare le relative opzioni alternative alla fruizione diretta.
Per riassumere:
la detrazione del 110% come esposta nell'art. 119, Dl 34/2020, come modificato dalla L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) è ammissibile per le seguenti tipologie di soggetti ed in riferimento alle seguenti tipologie di immobili:
- condomini (relativamente agli interventi sulle parti comuni)
- IACP
- Società cooperative
- persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione, per un massimo di due unità immobiliari e solo ad uso abitativo
- ONLUS, ODV ed APS senza alcun vincolo di residenzialità
- SSD e AS, società sportive dilettantistiche e associazioni sportive per i soli immobili destinati a spogliatoi.