L'Agenzia della Entrate, con la Consulenza n. 1 del 14 gennaio 2021, interviene nuovamente in materia di appalto e sulle norme relatibe al versamento delle ritenute, volte a contrastare l'utilizzo illecito di manodopera.
In particolare vengono forniti chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 17-bis del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che a seguito della modifica introdotta dall'articolo 4 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, prevede l'obbligo per alcuni committenti di verificare il versamento da parte delle imprese appaltatrici e subappaltrici delle ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori utilizzati.
I presupposti generali al ricorrere dei quali si applica l'intera disciplina sono:
- l'affidamento a un'impresa del compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
- il prevalente utilizzo di manodopera, con prestazione svolta presso le sedi di attività del committente e utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili
La norma prevede a scopo di verifica, la richiesta, da parte dei committenti, delle copie delle deleghe di pagamento, che le imprese appaltatrici sono obbligate a fornire. In alternativa le imprese appaltatrici o affidatarie devono consegnare al committente la certificazione, messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate, che attesta la sussistenza dei requisiti di affidabilità fiscale indicati alle lettere a) e b) del comma 5 del suddetto articolo 17 bis.
In questo contesto, una associazione chiedeva delucidazioni in merito all'applicabilità del regime in caso di un contratto di appalto per un servizi di sostituzione di pannelli fotovoltaici con smontaggio dei vecchi e montaggio di nuovi. Nella domanda si chiedeva conferma del fatto che i materiali utilizzati, nello specifico i pannelli stessi, di proprietà della Committente, non costituiscano beni strumentali bensì "oggetto di appalto" e non comportino quindi l'assoggettamento alla norma, in assenza degli altri requisiti
L'Agenzia nella risposta concorda con l'interpretazione fornita dall'associazione.
In particolare riprendendo la propria circolare di chiarimenti n. 1 2020, ricorda che «l'occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente o l'utilizzo di beni strumentali del committente, non indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del servizio, non comportano il ricorrere della condizione di applicabilità».
Il requisito relativo ai beni strumentali, pertanto, "va valutato avendo riguardo agli effettivi beni strumentali utilizzati dal commissionario per lo svolgimento del lavoro di sostituzione ad esempio, l'attrezzatura necessaria per smontare e rimontare ..ed eventuali mezzi per il trasporto ...all'interno del sito d'impianto."
Infine in riferimento al caso specifico l'Agenzia osserva comunque che "il Committente, nel caso in esame, risulta essere proprietario di beni che si configurano, come "oggetto dell'appalto" che è svolto presso la struttura produttiva del committente.
Dunque, posto che i beni di proprietà non sono effettivi beni strumentali utilizzati dal commissionario per lo svolgimento del lavoro, il regime di adempimenti previsti dall' art 17 bis non risulta applicabile.