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ESENZIONE IVA PER CORSI DI FORMAZIONE SOLO PER SOGGETTI ACCREDITATI NELLA REGIONE

2 minuti, Redazione , 09/02/2021

Esenzione IVA per corsi di formazione solo per soggetti accreditati nella regione

L'esenzione IVA spetta agli enti accreditati nella singola regione dove sono tenuti i corsi di formazione e aggiornamento professionale.

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Con Risposta a interpello n 85 del 4 febbraio 2021 l'Agenzia delle Entrate chiarisce aspetti relativi alla esenzione IVA su corsi di formazione professionale e in particolare, ritiene che la società istante non possa applicare l'esenzione prevista dall'articolo 10, n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972, alle attività di formazione dalla stessa svolte al di fuori dell'ambito regionale, in mancanza di uno specifico riconoscimento da parte della Regione in cui intende svolgere tali corsi.

L'istante svolge presso la propria sede l'attività di corsi di aggiornamento e formazione professionale dopo essersi regolarmente iscritta in apposito Albo regionale dei soggetti accreditati per servizi di Istruzione e Formazione professionale.

Successivamente ha ampliato la propria attività cominciando ad organizzare anche corsi fuori regione, sempre però gestiti dalla sede regionale principale nella quale ha avuto la necessaria autorizzazione.

A propri corsi applica la esenzione IVA prevista dall'articolo 10, n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972 e vorrebbe sapere con l'interpello se questa esenzione è possibile tanto per i corsi svolti nella regione dove ha sede e dove è stata accreditata, quanto a quelli organizzati in altro ambito regionale.

L'istante propende per una soluzione interpretativa positiva, mentre l'agenzia delle entrate dissente in quanto ai fini della concessione della iscrizione nei singoli Albi regionali dei Servizi di Istruzione e Formazione Professionale, ogni Ente Regionale, essendo un soggetto pubblico diverso dall'Amministrazione della Pubblica Istruzione, adotterà, nelle proprie aree di competenza territoriale, autonomi criteri di riconoscimento.

Nel caso di specie, si precisa infatti che non può trovare applicazione il principio generale contenuto nella risoluzione n. 269/E del 3 luglio 2008, e riferito agli Organismi privati che svolgono corsi nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici di competenza del Ministero della Pubblica istruzione (cfr. paragrafo 3 della circolare n. 22/E del 2008), secondo cui, in considerazione del fatto che i programmi formativi sono adottati su base nazionale, l'Organismo privato che svolge l'attività didattica e formativa nelle aree di competenza dell'Amministrazione scolastica nel territorio di più Regioni deve presentare l'istanza per il riconoscimento alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale.

L'istante pertanto non potrà applicare l'esenzione prevista dall'articolo 10, n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972, alle attività di formazione dalla stessa svolte al di fuori della propria regione (dove è iscritta in apposito albo di soggetti accreditati), in mancanza di uno specifico riconoscimento da parte della Regione in cui  intende svolgere tali corsi.

Allegato

Risposta a interpello n 85 del 4 febbraio 2021

Tag: ADEMPIMENTI IVA ADEMPIMENTI IVA

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