E' stato firmato il 28 gennaio 2021 da Confartigianato Alimentazione, CNA Agroalimentare, Casartigiani e Claai con i sindacati FAI CISL FLAI CGIL e UILA un accordo economico integrativo riguardante le imprese non artigiane del settore alimentare che occupano fino a 15 dipendenti.
Si tratta in particolare dell'adeguamento salariale delle lavoratrici e dei lavoratori delle imprese non artigiane del settore alimentare che occupano fino a 15 dipendenti, a quelli dell’industria alimentare, il cui Ccnl è stato rinnovato il 31 luglio dello scorso anno .
I segretari delle federazioni dei lavoratori hanno espresso soddisfazione per la sensibilità dimostrata dalle associazioni artigiane ponendo attenzione al tema, cruciale in tempi di pandemia e crisi economica, del dumping salariale. Allo stesso tempo hanno espresso l'auspicio che "a due anni dalla scadenza si possa procedere a un rinnovo complessivo del Ccnl area alimentazione e panificazione in tutte le sue parti”. Si ricorda infatti che l’accordo per il rinnovo del CCNL 19 novembre 2013 per i dipendenti dalle imprese artigiane e dalle imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti, del settore Alimentare, e della Panificazione era è stato firmato il 23.2.2017 e decorreva dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 .
Vediamo di seguito maggiori dettagli sull'intesa raggiunta.
Va specificato che riguarda solamente un parte del CCNL ovvero la Parte seconda – Imprese non artigiane del settore Alimentare che occupano fino a 15 dipendenti.
Minimi retributivi
Viene riconosciuto a titolo di anticipazione su futuri aumenti contrattuali e a integrazione del periodo di carenza contrattuale, gli incrementi che seguono sui minimi al parametro 137:
- 25,00 euro con la retribuzione del mese di febbraio 2021;
- 21,43 euro con la retribuzione del mese di aprile 2021.
ATTENZIONE: Gli aumenti retributivi sopra citati non vanno applicati alle aziende che svolgono attività di produzione, preparazione e confezionamento di pasti e prodotti alimentari con o senza somministrazione in attività di ristorazione.
Apprendistato professionalizzante In tema di apprendistato professionalizzante si stabilisce che i contratti con durata superiore a tre anni, instaurati dalle aziende che applicano la Parte prima del Ccnl, conservano la loro scadenza originaria anche nel caso in cui le imprese inizino invece ad applicare la Parte seconda, cessando quindi di utilizzare la Parte prima del Ccnl.