HOME

/

FISCO

/

SUPERBONUS 110%

/

CESSIONE DEL 110%: OK ALL’AUTO-APPOSIZIONE DEL VISTO PER IL PROFESSIONISTA ABILITATO

Cessione del 110%: ok all’auto-apposizione del visto per il professionista abilitato

I professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità possono in prima persona vistare la pratica di cessione della propria detrazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la Risposta a interpello 61 del 28 gennaio 2021 il fisco si sofferma sull’ipotesi di apposizione del visto di conformità in caso di cessione della detrazione in una particolare situazione ovvia nel caso in cui il professionista:

  • abilitato all’apposizione del visto che, 
  • al di fuori della sfera della propria attività, quindi come privato cittadino, effettua lavori su un immobile ad uso abitativo, in conformità con l’art. 119, DL 34/2020, 
  • può “vistare” da sè la propria istanza di cessione della detrazione. 

La situazione esposta dal contribuente

Il caso in questione riguarda un consulente del lavoro, professione fra quelle elencate dall’art. 3, co. 3, DPR 322/1998, abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed inserito negli elenchi dell'agenzia delle entrate come soggetto portatore dei requisiti necessari ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi. 

Il consulente vuole accedere alla maxi detrazione del 110% attraverso la cessione della stessa ex art. 121, DL 34/2020 e chiede se gli è consentito apporre il visto per la cessione del proprio credito. 

La risposta dell’agenzia delle entrate 

Dopo la consueta introduzione “di ripasso” circa la normativa inerente il superbonus, l’agenzia passa al caso concreto, prospettato dall’istanza, e ammette che il consulente del lavoro (per analogia, ammette ovviamente anche tutti i soggetti fra quelli citati dall’art. 3, co. 3, DPR 322/1998) possa apporre il visto sulla propria istanza di cessione della detrazione, fermi rimanendo tutti gli altri requisiti di accesso alla detrazione che non sono oggetto dell’interpello. 

La logica motivazione addotta dal fisco è la seguente. 

Partendo dall’apposizione classica del visto di conformità, cioè sulla dichiarazione dei redditi, la Ris. n. 82/E del 2 settembre 2014 consente che i professionisti abilitati al visto di conformità che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all'IRAP e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, possano autonomamente vistare la loro stessa dichiarazione, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi. 

Con la stessa linea di interpretazione e per analogia, il fisco ammette il consulente all’apposizione autonoma del visto sull’istanza di cessione della detrazione derivante da lavori ammessi al superbonus, ciò in forza dello specifico riferimento contenuto nell’art. 119, co. 11, DL 34/2020 che recita: 

Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità' dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

Il chiaro riferimento all’art. 3, co.3, DPR 322/1998 ammette di fatto anche in questo caso, come nel caso delle dichiarazioni dei redditi “l’autorilascio” del visto di conformità anche nel caso del superbonus.

Allegato

Risposta a interpello del 28.01.2021 n. 61

Tag: AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI SUPERBONUS 110% SUPERBONUS 110%

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

livia mignone - 27/04/2021

ho trovato questo articolo, così come tutti gli altri scritti dalla dr.ssa fiammelli, molto chiaro, utile approfondito. faccio anche i complimenti a tutta la redazione, trovo fatto molto bene questa sistema di informazione.

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE · 22/11/2024 Comunicazione ENEA spese superbonus 2024: invio entro il 30.11

La legge di conversione del DL n 39/2024 ha previsto una comunicazione per i bonus edilizi 2024 verso l'ENEA. Sanzioni per chi omette

Comunicazione ENEA spese superbonus 2024:  invio entro il 30.11

La legge di conversione del DL n 39/2024 ha previsto una comunicazione per i bonus edilizi 2024 verso l'ENEA. Sanzioni per chi omette

Bonus edilizi: comunicazione antiusura dal 3.12 per le banche

Provvedimento n 422331/2024 ADE con regole per la comunicazione antiusura sui bonus edilizi: invio dal 3 dicembre prossimo, come fare

Bonus colonnine domestiche 2024: in chiusura alle 12 del 22.11

Regole per il bonus istallazione coloninne ricarica per privati e condomini per le spese 2024: avviso MIMIT che informa della chiusura alle ore 12 del 22.11

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.