Con la Risposta a interpello 61 del 28 gennaio 2021 il fisco si sofferma sull’ipotesi di apposizione del visto di conformità in caso di cessione della detrazione in una particolare situazione ovvia nel caso in cui il professionista:
- abilitato all’apposizione del visto che,
- al di fuori della sfera della propria attività, quindi come privato cittadino, effettua lavori su un immobile ad uso abitativo, in conformità con l’art. 119, DL 34/2020,
- può “vistare” da sè la propria istanza di cessione della detrazione.
La situazione esposta dal contribuente
Il caso in questione riguarda un consulente del lavoro, professione fra quelle elencate dall’art. 3, co. 3, DPR 322/1998, abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed inserito negli elenchi dell'agenzia delle entrate come soggetto portatore dei requisiti necessari ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi.
Il consulente vuole accedere alla maxi detrazione del 110% attraverso la cessione della stessa ex art. 121, DL 34/2020 e chiede se gli è consentito apporre il visto per la cessione del proprio credito.
La risposta dell’agenzia delle entrate
Dopo la consueta introduzione “di ripasso” circa la normativa inerente il superbonus, l’agenzia passa al caso concreto, prospettato dall’istanza, e ammette che il consulente del lavoro (per analogia, ammette ovviamente anche tutti i soggetti fra quelli citati dall’art. 3, co. 3, DPR 322/1998) possa apporre il visto sulla propria istanza di cessione della detrazione, fermi rimanendo tutti gli altri requisiti di accesso alla detrazione che non sono oggetto dell’interpello.
La logica motivazione addotta dal fisco è la seguente.
Partendo dall’apposizione classica del visto di conformità, cioè sulla dichiarazione dei redditi, la Ris. n. 82/E del 2 settembre 2014 consente che i professionisti abilitati al visto di conformità che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all'IRAP e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, possano autonomamente vistare la loro stessa dichiarazione, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi.
Con la stessa linea di interpretazione e per analogia, il fisco ammette il consulente all’apposizione autonoma del visto sull’istanza di cessione della detrazione derivante da lavori ammessi al superbonus, ciò in forza dello specifico riferimento contenuto nell’art. 119, co. 11, DL 34/2020 che recita:
Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità' dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
Il chiaro riferimento all’art. 3, co.3, DPR 322/1998 ammette di fatto anche in questo caso, come nel caso delle dichiarazioni dei redditi “l’autorilascio” del visto di conformità anche nel caso del superbonus.