Con Risposta a interpello n 84 del 3 febbraio 2021 l'Agenzia delle Entrate specifica che non rileva ai fini dell’imposizione sull'IRPEF il contributo una tantum corrisposto ai soggetti titolari di partita Iva in possesso di determinati requisiti.
La soluzione al dubbio se il bonus in questione sia escluso o no dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e, quindi, in caso affermativo, non debba essere assoggettato a ritenuta alla fonte a titolo di acconto in fase di erogazione, è riscontrata nell’art 10 bis del Dl 137/2020 (decreto “Ristori”).
La norma, in considerazione della finalità dell’aiuto economico dovuto per la pandemia da covid 19, ha riconosciuto l’integrale detassazione dei contributi di qualsiasi natura erogati, eccezionalmente da chiunque e indipendentemente dalle modalità di fruizione, a:
- soggetti esercenti attività di impresa
- arte o professione
- nonché ai lavoratori autonomi.
L'interpello è stato proposto da un ente regionale che ha deliberato degli aiuti una tantum covid per i seguenti soggetti:
- esercenti attività di libero professionista che al momento della presentazione della domanda siano titolari di partita IVA attiva e iscritti all'albo professionale ed alla relativa Cassa previdenziale privata, ovvero nel caso in cui l'attività esercitata non rientri tra le professioni intellettuali abbiano una Cassa previdenziale privata, siano iscritti alla gestione separata INPS. Tali soggetti devono aver iniziato l'attività professionale prima del 1° febbraio 2020 ed avere il domicilio fiscale nel territorio della Regione istante;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata INPS, attivi alla data del 1° febbraio 2020 e residenti nella Regione istante alla medesima data.
L'ente domanda se sia necessario effettuare ritenuta all'atto dell'erogazione del contributo in oggetto.
Secondo l'agenzia non assumono rilievo fiscale le somme percepite per risarcire una perdita patrimoniale come ad esempo quelle previste dal Decreto Cura Italia a sostegno di lavoratori e famiglie.
Inoltre come sopra specificato l'art 10 del Decreto Ristori ha ulteriormente delineato il perimetro della detassazione facendovi rientrare contributi di qualsiasi natura eraogati eccezionalmente a certi soggetti, da chiunque e indipendentemente dalle modalità di fruizione.
L'agenzia ha dedicato nella rispsota in questione, ulteriore chiarimento ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui redditi sono ordinariamente assimilati a quelli di lavoro dipendente (ex art 50 comma 1 elltera c-bis del TUIR) specificando che non sono assimilati a reddito di lavoro dipendente se la collaborazione rientri nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente e proprio per tale circostanza che si determina quindi la realizzazione di reddito di lavoro autonomo secondo l'art 53 del TUIR e di conseguenza l'accesso al regime di esenzione riconosciuto dal decreto “Ristori”.
Nel caso proposto nell'interpello si tratta di un contributo per "far fronte alla crisi che sta investendo i lavoratori autonomi ridisegnando gli ambiti di tenuta sociale del territorio e la catena globale del valore del capitale umano". deliberato da ente pubblico.
L’Avviso regionale per la presentazione della richiesta del bonus prevede inoltre che, per beneficiarne, l’interessato:
- deve possedere un reddito di lavoro autonomo, rilevabile dall’ultima dichiarazione presentata, non superiore a 23.400 euro
- deve avere un volume d’affari complessivo non superiore a 30mila euro
- non deve essere titolare di un contratto di lavoro subordinato.
da ciò ne deriva che la previsione contenuta nel citato articolo 10-bis del Dl n. 137/2020 possa legittimamente valere anche per i co.co.co indicati nell'interpello.
In conclusione l'agenzia chiarisce che il bonus regionale non rileva ai fini Irpef e non va, quindi, assoggettato a ritenuta alla fonte tanto per i lavoratori autonomi tanto per i collaboratori coordinati e continuativi.