Dal 10 febbraio 2021 le comunicazioni relative ai registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici devono essere trasmesse esclusivamente con il servizio online. E' quanto comunicato dall'INAIL con la nota del 1° febbraio 2021, inviata alle Associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e pubblicata sul sito ww.inail.it.
L'istituto ricorda che il servizio online “Registro esposizione”, creato nel 2017 è a disposizione di tutti i datori di lavoro dal 2018 e finora poteva essere utilizzato in alternativa alle modalità di invio ordinarie ovvero cartacea e via PEC. Le istruzioni erano state fornite con le circolari n. 43 2017 e nn. 22 e 49 2018, con i successivi aggiornamenti che hanno abilitato le diverse categorie di datori di lavoro e intermediari .
Qui il manuale utente del Registro
A decorrere dal 10 febbraio 2021 le comunicazioni relative ai registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici potranno avvenire solo in forma telematica. La nota specifica comunque che l'istituto si attiverà con gli utenti che dovessero inviare ulteriori comunicazioni con modalità diverse per segnalare la nuova procedura e dare assistenza in caso di difficolta nell'Inserimento dei dati . Va anche ricordato che le credenziali INAIL già possedute potranno essere utilizzate solo fino al 30.9.2021 e dal 1 ottobre saranno utilizzabili solo SPID, CIE e CNS.
Vale la pena ricordare per completezza che le comunicazioni al Registro sono dovute dai datori di lavoro ai fini della sorveglianza sanitaria dei lavoratori a rischio. Il registro raccoglie i dati riguardanti gli agenti utilizzati, i dati dei lavoratori esposti, l’attività svolta dal dipendente e il valore dell’esposizione in termini di intensità, frequenza e durata Il servizio è stato poi integrato con il sistema di anagrafica unica e consente di preimpostare i dati anagrafici delle aziende per agevolare le compilazioni successive. Inoltre, sono state inserite facilitazioni nella selezione per il settore economico (Ateco) e per la scelta della mansione del lavoratore esposto.
Anche il Medico Competente, se abilitato dal datore di lavoro può inserire, modificare e visualizzare i dati ma non effettuare la trasmissione del Registro che rimane in carico al datore di lavoro e i suoi delegati.
Il Registro online è accessibile sia ai funzionari INAIL che ai funzionari dei Servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali per il controllo e l'utilizzo incrociato dei dati.