INAIL ha comunicato ieri sul proprio sito di aver provveduto all'aggiornamento dei servizi online relativi:
- alla Comunicazione di infortunio e
- alle Denuncia/comunicazione di infortunio e di malattia professionale.
In particolare , dal 3 febbraio 2021 i servizi online sono disponibili anche per
- riders,
- beneficiari di RDC assicurati per Progetti utili alla collettività
- lavoratori agili,
- studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro.
In caso di infortunio o malattia professionale, è possibile quindi inserire, nella compilazione dei relativi applicativi online (Comunicazione e Denuncia/Comunicazione di infortunio, Denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi) o nel file da inviare, i riferimenti alle seguenti categorie di lavoratori: rider, beneficiario reddito di cittadinanza (RdC) in attività nell’ambito dei Progetti utili alla collettività (polizza Assicurati Puc), lavoratore agile, studente impegnato in attività di alternanza scuola-lavoro.
I dettagli delle modifiche in argomento sono consultabili nel file “Cronologia delle versioni” di ciascun servizio online presente, insieme alle nuove versioni della documentazione tecnica e del manuale utente, nelle pagine informative dei predetti servizi.
Si ricorda che :
- la denuncia/comunicazione telematica di infortunio, prognosticato non guaribile entro tre giorni, va utilizzata per tutti i lavoratori nel settore dell'industria, artigianato, servizi e addetti alla navigazione e alla pesca marittima delle pubbliche amministrazioni titolari di specifico rapporto assicurativo con l'Istituto.
- la Comunicazione di infortunio invece consente a tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché ai soggetti abilitati ad intermediazione, di comunicare all’Inail, entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico, i dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.
- Per le malattie professionali riscontrate alla generalità dei lavoratori dipendenti o assimilati, il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la relativa denuncia entro cinque giorni dalla data di ricezione dei riferimenti del certificato medico da parte del lavoratore . Per le malattie professionali riscontrate ai lavoratori autonomi del settore agricoltura, e ai lavoratori agricoli a tempo determinato, il medico che ha prestato prima assistenza al lavoratore, deve trasmettere telematicamente il certificato-denuncia all’Istituto assicuratore entro 10 giorni dalla data della prima visita medica
Qui sotto i link ai modelli per le diverse categorie di lavoratori:
Sono stati aggiornati anche i relativi manuali utente per: