Al 31/12 di ogni anno le aziende si possono trovare in due situazioni diverse.
L'iva dell'anno appena chiuso presenta un debito d’imposta oppure presenta un credito d’imposta.
Il credito matura ed è utilizzabile in compensazione nel mod. F24 con due modalità:
- credito inferiore ad euro 5.000 utilizzabile in compensazione a partire dal 1 gennaio 2021
- credito superiore ad euro 5.000 utilizzabile seguendo due strade:
- fino alla soglia di euro 5.000 utilizzabile già a partire dal 1 gennaio 2021,
- oltre la soglia di euro 5.000 utilizzabile solo dal giorno 10 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione IVA.
- Diversamente il credito, ricorrendone i requisiti dell’art. 30, DPR 633/72 può essere richiesto a rimborso.
Gli aspetti contabili ed i versamenti sospesi
Volendo analizzare gli aspetti contabili di tali scelte occorre premettere che:
l’art. 2 del DL 157/2020 ha sospeso i termini previsti per effettuare i versamenti dell’Iva (compreso l’acconto di dicembre), delle ritenute alla fonte, delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale – operate in qualità di sostituti d’imposta – e dei contributi previdenziali e assistenziali che scadevano nel mese di dicembre. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazioni di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure mediante rateizzazione (fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo), con versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021 (le successive alle seguenti scadenze: 16/4-16/5-16/6).
Come evidenziato ciò riguarda anche il versamento dell’eventuale acconto IVA calcolato con qualunque dei metodi previsti dalla normativa (metodo storico, metodo della liquidazione straordinaria al 21/12 o metodo previsionale).
Cerchiamo nelle righe che seguono di proporre alcuni esempi numerici e di evidenziarne le peculiarità e gli accorgimenti da mantenere per non commettere errori, in quanto per il primo anno, a causa del covid, ci troviamo a dover concludere una annualità IVA considerando che alcuni versamenti non sono stati effettuati e verranno saldati, in alcuni casi anche dopo la presentazione della dichiarazione IVA/2021. il cui termine è fissato per il 30/4/2021.
SITUAZIONE N. 1: contribuente mensile - debito IVA dicembre 10.000 euro - acconto sospeso 3.000 - debito effettivo 7.000 euro (10.000-3.000).
-in data 27/12/2020 avremo registrato il versamento sospeso dell’acconto
Erario c/acconto IVA 3.000 a Erario c/acconto Sospeso Covid 3.000 |
-in data 18/1/2021 avverrà il versamento del saldo IVA per euro 7.000
Erario c/IVA 7.000 a Banca 7.000 |
-in data 16/3/2021 (ed eventualmente successive in caso di versamento a rate), si andrà a registrare il versamento l’acconto sospeso nel mese di dicembre
Eracio c/acconto Sospeso Covid 3.000 a banca 3.000 Erario c/IVA 3.000 a Erario c/acconto IVA 3.000 |
SITUAZIONE N. 2: contribuente mensile - debito IVA dicembre 10.000 euro - acconto sospeso 12.000 euro - credito IVA 2.000 euro (10.000-12.000)
-in data 27/12/2020 avremo registrato la sospensione dell’acconto
Erario c/acconto IVA 12.000 a Erario c/acconto Sospeso Covid 12.000 |
-in data 16/3/2021 (ed eventualmente in date successive in caso di versamento a rate, si andrà a registrare il versamento dell’acconto in precedenza sospeso nel mese di dicembre
Erario c/acconto Sospeso Covid 12.000 a banca 12.000 |
Erario c/IVA 12.000 a Erario c/acconto IVA 12.000 |
Nello stesso modo ci si potrà comportare in caso in cui il contribuente sia trimestrale in luogo di mensile.
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