Risarcimento dovuto al familiare superstite in aggiunta alla pensione di reversibilità.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2177 del 1° febbraio 2021, ha riaffermato, che gli eredi di un assicurato deceduto per incidente stradale hanno diritto di ricevere dall'assicurazione del colpevole risarcimento del danno patrimoniale senza la detrazione dell'importo della pensione di reversibilità in quanto i due diritti discendono da motivazioni diverse: tutela previdenziale generale e rimozione delle conseguenze economiche di un illecito.
Il caso riguardava appunto gli eredi di un pensionato deceduto in un incidente stradale che avevano ottenuto il risarcimento dalla società di assicurazione per i danni rispettivamente patiti. La sentenza 17 febbraio 2014 n. 436 del Tribunale di Lamezia Terme aveva accolto solo parzialmente la domanda dei ricorrenti .Il Tribunale riteneva infatti esistente e risarcibile il danno non patrimoniale, ma aveva rigettato domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro
cessante, consistito nella perdita degli emolumenti assicurati alla famiglia dal familiare deceduto. La Corte d'appello di Catanzaro con sentenza 8 maggio 2017 n. 843, pur accogliendo il gravame in merito ad altre questioni , rigettò l'impugnazione degli eredi
La Cassazione afferma invece che il ricorso era fondato, in particolare alla luce dei principi affermati - in una fattispecie analoga - dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 12564 del 22/05/2018.
Tale sentenza ha stabilito che "dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall'Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito" .
La sentenza impugnata, che non poteva attenersi a tale principio in quanto pronunciato prima dell'intervento chiarificatore delle SS.UU., va dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, che tornerà ad esaminare l'appello proposto dagli eredi.