Con Risposta a interpello n 93 dell'8 febbraio 2021 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale dell'assegno di mantenimento erogato all'ex coniuge da una persona fiscalmente residente in Francia.
La pensione INPS percepita da un cittadino italiano residente in Francia è tassata sia in Italia sia in Francia secondo il principio della tassazione concorrente.
Il cittadino ha possibilità di eliminare la doppia tassazione (per una specifica convenzione) deducendo dal reddito imponibile l’assegno di mantenimento corrisposto alla ex moglie solo se:
- possiede i requisiti per essere considerato “non residente Schumacker”
- qualora la deduzione non sia già stata effettuata dall'Inps in qualità di sostituto d'imposta.
L'agenzia specifica che:
l'articolo 24, comma 3-bis, TUIR prevede che, nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l'imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che:
- il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75% del reddito dallo stesso complessivamente prodotto
- e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza
Tali contribuenti, c.d. "non residenti Schumacker" al ricorrere delle citate particolari condizioni, determinano il reddito come le persone fisiche residenti.
Pertanto il contribuente "non residente Schumacker" che corrisponde un assegno di mantenimento all'ex coniuge ha diritto alla deduzione del relativo importo dal reddito imponibile.
Tornando ai dettagli dell'interpello l'istante percepisce una pensione di vecchiaia erogata dall'INPS e intende trasferire la sua residenza in Francia.
Corrisponderà un assegno di mantenimento all'ex coniuge in assenza di figli minori e vorrà chiedere all'INPS di provvedere direttamente al pagamento di questo assegno di mantenimento.
Tra l'Italia e la Francia esiste una convenzione per evitare le doppie imposizioni che prevede che il sistema di tassazione della pensione sia quello "concorrente".
Dopo il trasferimento della residenza in Francia, l'INPS dovrebbe assoggettare a tassazione la pensione secondo la normativa fiscale italiana salvo il diritto di compensare le imposte pagate in Italia con le imposte pagate in Francia.
L'istante dichiara di volere presentare dichiarazione dei redditi solo in Francia, chiede pertanto se il reddito soggetto a tassazione in italia sia reddito da pensione netto (al netto dell'assegno di mantenimento) e in tal caso se tale importo netto costituisca il reddito imponibile da segnalare in Francia.
L'agenzia specifica innanzitutto che "la risposta viene fornita nel presupposto desumibile dall'istanza che il Contribuente, dopo il suo trasferimento in Francia, sia fiscalmente non residente in Italia".
Ciò premesso alla luce di quanto rappresentato dall’istante, il reddito in questione è qualificabile come pensione derivante dalla gestione previdenziale di lavoratori privati.
La Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni sul reddito (ratificata con la legge n. 20/1992), all'articolo 18, paragrafo 2 prevede che, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, riguardanti il trattamento fiscale applicabile alle pensioni erogate dagli Stati contraenti o dai loro enti locali, “le pensioni e altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”. Il successivo paragrafo 2 stabilisce, tuttavia, che “nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni ed altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato”.
Esiste inoltre un Accordo Amichevole stipulato tra le Amministrazioni finanziarie italiane e francesi il 20 dicembre 2000 al fine di dirimere le incertezze generatesi con riferimento alla locuzione "sicurezza sociale" secondo cui:
- le pensioni di vecchiaia,
- anzianità,
- reversibilità
- e invalidità
erogate dagli enti, tra i quali in primo luogo l'INPS, elencati nel medesimo Accordo, rientrano nell'ambito applicativo del paragrafo 2 dell'articolo 18, e devono essere quindi assoggettate ad imposizione sia in Italia che in Francia, secondo il principio della tassazione "concorrente" della prestazione in entrambi i Paesi contraenti.
Sulla base di tale normativa convenzionale, il contribuente fiscalmente residente in Francia può fruire di un credito di imposta pari all'imposta che dovrebbe essere ivi pagata. Ne consegue che in presenza delle condizioni normativamente previste per essere considerato fiscalmente non residente, l'Istante in relazione al reddito da pensione prodotto in Italia sarà assoggettato a tassazione sia in Italia che in Francia (cd. tassazione concorrente), con possibilità di eliminare la doppia tassazione
Ai fini della tassazione italiana, qualora sussistano i requisiti previsti per essere considerato "non residente Schumacker", l'Istante potrà dedurre dal reddito imponibile gli assegni corrisposti alla ex coniuge in sede di dichiarazione dei redditi, qualora la deduzione non sia già stata effettuata dall'INPS in qualità di sostituto d'imposta.