Con il messaggio 416 del 29.1.2021, l'Inps fornisce le istruzioni sulla trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dalle aziende a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel periodo di imposta 2020 ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche.
Va tenuto conto che l’articolo 112 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto solo per il periodo di imposta 2020, il raddoppio della soglia per la non concorrenza del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR, fissata quindi a euro 516,46 annui invece che 258,23.
Come previsto dal dlgs 600/1973 per consentire all’Istituto di effettuare tempestivamente gli adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto d’imposta, i datori di lavoro interessati dovranno inviare i dati sopracitati in forma telematica ,entro e non oltre il 22 febbraio 2021.
- I flussi che perverranno tardivamente non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno ma saranno tuttavia oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per l’invio dei dati è necessario utilizzare l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso:“Servizi on line” > “Aziende, consulenti e professionisti” > “Servizi per le aziende e consulenti”.
Il collegamento da la possibilita di scegliere fra le seguenti opzioni:
- acquisizione di una singola comunicazione;
- gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;
- invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;
- ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che le aziende intendono inviare;
- visualizzazione del manuale di istruzioni.