La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 20 novembre 2020, n. 26509, ha ribadito che la tutela degli interessi collettivi della comunità di lavoro a giustifica l’applicabilità nei confronti di tutti i lavoratori dell’azienda ( la cosiddetta efficacia erga omnes) dei contratti collettivi aziendali, anche a coloro che non sono iscritti alle associazioni sindacali stipulanti. E' prevista però una eccezione a tale principio: il contratto non si applica ai lavoratori iscritti a un’organizzazione sindacale diversa dalle firmatarie che non condivida i contenuti del contratto in questione.
Il caso riguardava alcuni lavoratori con mansioni di autista che avevano fatto ricorso per ottenere il pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario, secondo le maggiorazioni stabilite dal CCNL di categoria, e detratto quanto già percepito in busta paga che era invece basata sul Contratto Integrativo Aziendale 31.3.2001 (come modificato il 9.11.2002) e con il Contratto Integrativo Aziendale 18.4.2006. Tali contratti di secondo livello erano stati sottoscritti dalle RSU e "applicati, seconda la espressa volontà contrattuale, a tutto il personale dipendente della società firmataria".
I ricorrenti affermavano invece che come stabilito dall'art. 11 del CCNL Trasporti era necessaria la firma di ogni singolo lavoratore per l'adesione agli Accordi in materia di forfetizzazione del lavoro straordinario e che in assenza , tali Accordi non potessero essere applicati anche perche comportavano la riduzione, nel caso specifico , del 20% degli importi della retribuzione calcolate sulla base dei chilometraggi evidenziati dai cronotachigrafi portati come prova,.
Il tribunale di Mantova e anche la Corte d’appello di Brescia respingevano il ricorso.
La Cassazione conferma i giudizi di merito ricordando che si è affermato in merito alla efficacia dei contratti di secondo livello un orientamento ormai consolidato ( ad es. Cass. nn. 12272/2013; 6044/2012; 10353/2004; 17674/2002; 5953/1999;. 12272/2013) -, secondo cui «I contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l'esplicito dissenso dall'accordo».
E ciò, in quanto “la tutela di interessi collettivi della comunità di lavoro aziendale e, talora, la inscindibilità della disciplina che ne risulta, concorrono a giustificare «la efficacia soggettiva erga omnes dei contratti collettivi aziendali, cioè nei confronti di tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti» .
Dato che agli atti non risultava che i ricorrenti fossero iscritti ad una diversa organizzazione sindacale rispetto a quella firmataria del contratto ,la Suprema Corte afferma che :"correttamente la Corte territoriale ha reputato che ai lavoratori fossero applicati i contratti integrativi citati".
La sentenza precisa anche che quanto affermato dal ricorso dei lavoratori sull'articolo 11 del CCNL Traporti non è corretto; il Contratto nazionale prevede in fatti all'art. 9 "l' applicabilita dei contratti integrativi alla totalita dei lavoratori in azienda" , senza necessità di sottoscrizione del contratto mentre cio che va accettato per iscritto cui si riferisce l'art 11 sarebbe "la clausola che stabilisce un termine di decadenza per fare valere differenze retributive che derivino dall'accordo e che i lavoratori ritengano ad essi spettanti".