E' stato pubblicato ieri il messaggio INPS n. 376 del 28 gennaio 2021 che completa le istruzioni sulle procedure di conguaglio dell’assegno ordinario del
- Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito e
- Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali (circ.1 /2020 e 54/2020)
- Fondo di solidarietà bilaterale degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.(circolare 74/2018)
L'istituto ricorda che le aziende rientranti nel campo di applicazione una volta inoltrata la domanda alla Struttura territorialmente competente al fine di consentire l’istruttoria e il pagamento della prestazione direttamente in favore del lavoratore, devono trasmettere raggruppandoli in files aziendali con periodicità mensile, il modello “SR41”, nella versione semplificata di cui al messaggio n. 1508/2020, collegandosi al sito www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Servizi per le aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà” > “Invio richieste pag. dir SR41”.L’invio puo essere comunque effettuato successivamente al provvedimento di concessione e al rilascio dell’autorizzazione da parte della Struttura.
Il messaggio precisa che la concessione dell’intervento è disposta dal Comitato amministratore del Fondo che comunica la decisione alle strutture INPS per la definitiva autorizzazione di pagamento, con indicazione del periodo delle ore, il numero dei lavoratori e l’importo autorizzato, comprensivo di contribuzione correlata. La Struttura territoriale provvede alla notifica della deliberazione a ciascuna azienda
Viene anche ricordato che per il Fondo di solidarietà del personale del credito e per il Fondo di solidarietà del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali,, nei modelli “SR41”, le aziende, nell’indicazione delle ore di riduzione/sospensione, devono applicare il fattore correttivo, così come illustrato nelle circolari n. 1/2020 e n. 54/2020.
I Fondi in oggetto sono anche tenuti al versamento alla competente Gestione assicurativa obbligatoria dei lavoratori interessati :
- della contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell’assegno ordinario.
- del contributo addizionale pari all’1,5% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati
Le richieste e il pagamento del contributo addizionale dovuto vanno effettuati con le stesse modalità previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento della cassa integrazione guadagni, comunicate con il messaggio n. 1113 del 2017.